-CLASSIFICAZIONE/CARATTERIZZAZIONE (4^ PARTE): Validità Analisi Classificazione Rifiuti

uomo + tavola okValidità Analisi Classificazione Rifiuti.  Scopri i tempi.                                                                            Hei!  Sei un produttore di rifiuti?                                                 Sai con che periodicità va fatta l’analisi di classificazione dei tuoi rifiuti?                                         Scommetto che se l’hai chiesto più volte, ognuno ti ha dato una risposta diversa.                                                                                            

Se vuoi sapere come stanno le cose  realmente, leggi il mio articolo!

 Negli ultimi articoli ti ho parlato di  Classificazione/caratterizzazione dei rifiuti. (1^, 2^, e 3^ Parte)

E’ la prima fase.  Da li parte tutta la filiera.

Infatti, è proprio la fase di identificazione del rifiuto (classificazione e caratterizzazione), al contrario di quello che si possa pensare, che deve essere valutata con estrema attenzione, perché è da quella fase che poi prende corpo tutta la filiera della gestione.

Confezionamento, Etichettatura, Stoccaggio, registrazione sul Registro di C/S, Documenti per Trasporto, Incarico corretto per il Trasporto e Smaltimento in sito idoneo.

Un errore commesso nella fase di classificazione e caratterizzazione rifiuto verrebbe trascinato in tutte le altre operazioni e verrebbe sicuramente rilevato nella fase di controllo , che l’Ente di controllo potrebbe effettuare o presso la tua azienda o durante il tragitto, o allo scarico in impianto, oppure, avvenimento molto frequente, durante un controllo di routine presso il tuo smaltitore poco attento.

E una volta rilevato l’errore si innescherebbero tutte quelle azioni giudiziarie (verbali, sanzioni amministrative e penali, consulenze supplementari, eventuali ricorsi da valutare con il legale) che comporterebbero lo spreco di ulteriore denaro e soprattutto, come sappiamo bene tutti, ma molto spesso ce ne dimentichiamo, lo spreco del bene più prezioso al mondo che è “il tempo”.

Ma c’è un altro aspetto fondamentale su cui scommetto hai sentito pareri molto discordanti tra loro.              Riguarda la periodicità dell’analisi di classificazione/caratterizzazione.

Che periodicità deve avere l’analisi di Classificazione?

Per capire come stanno esattamente le cose  leggi questa  4^ parte.

4^ Parte: PERIODICITA’ DELL’ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE.

Dopo le 2 fasi di Classificazione e Caratterizzazione, citate nei precedenti articoli, 1^, 2^ e 3^ parte:

1^ PARTE- Novità Normative , Rischi e Sanzioni

2^ PARTE- Le 2 Regole di base da considerare (con Episodio accaduto nel 2007)

3^ PARTE- Il Processo da seguire

importanti per la classificazione e caratterizzazione del rifiuto, c’è un altro problema da affrontare.

1)Quando devi rinnovare l’analisi ?

Questo è un argomento molto gettonato.

Infatti una delle domande che tanti clienti mi fanno è:

“Mi spieghi ogni quanto deve essere rinnovata l’analisi?”

Al che rispondo :    “Perché me lo chiedi?”

E lui:

“Perché, ogni tanto passa di qua uno smaltitore e mi dice sempre delle cose diverse da quello precedente. Cioè per alcuni deve essere rinnovata 1 volta all’anno, per altri ogni 2 anni. Per qualcuno invece non c’è scadenza. Addirittura c’è qualcuno che mi dice che l’analisi non sono tenuto a farla . Non ci capisco più niente. Cosa devo fare ?

Beh, dopo aver tranquillizzato il mio cliente, gli spiego esattamente come stanno le cose.

Premessa:

Allora:  intanto ti devo dire che non mi stupisce affatto, questa situazione di incertezza.               E’ normale. E’ normale , perché la normativa rifiuti è la più complessa in assoluto.                 Perché al contrario di tutte le altre materie ambientali (emissioni e scarichi idrici) ed anche della Sicurezza (legge 81), non c’è, ne un’autorizzazione specifica relativa all’azienda, che disciplina in modo chiaro le prescrizioni a cui attenersi e, ….”checchè se ne dica”….(come direbbe Totò), non c’è nemmeno un vero e proprio testo Unico Ambientale sui Rifiuti che raccolga tutte le norme a cui fare riferimento.

Per la Sicurezza su Lavoro c’è la legge 81 che è un vero testo unico e che addirittura prescrive un Responsabile alla Sicurezza interno all’azienda, e detta prescrizioni chiare e ben definite nei tempi e nelle modalità di esecuzione delle stesse.

Nella parte IV del 152/2006, erroneamente chiamato testo Unico, non ci sono tutte le norme che disciplinano la Gestione rifiuti.

Ce n’è solo una parte.

I tempi per le analisi (come tante altri aspetti) ad esempio, non vengono trattati nel 152/06.

Tuttavia il 152 è invece chiarissimo nelle sanzioni.  Che non sono di poco conto.

Ad esempio L’art. 258 c.4 punisce il produttore, per la fornitura di false indicazioni sulla natura , composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o uso di certificato falso/inesistente con Sanzione pecuniaria di € 9300,00 e Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni (art.483 del c.p.).

Per questo il mestiere di Consulente Ambientale è particolarmente delicato e complicato allo stesso tempo, e chi lo sceglie è già consapevole che per farlo bene deve essere un gran appassionato della materia, perché per dare le dritte giuste ai suoi clienti deve dedicare continuamente, tempo e denaro per formarsi ed essere sempre aggiornato su tutte le miriadi di leggi e leggine che gravitano intorno ai rifiuti.

Dopo questo piccolo sfogo veniamo al nostro argomento.

1.1   Chi è il Responsabile della classificazione ?

Per le analisi, come ti dicevo, nel D.Lgs. 152/2006 non si nomina mai ne scadenza ne periodicità.

I passaggi del D.Lgs 152/2006 dove si fa riferimento più o meno esplicitamente all’analisi, sono nell’All. D punto 1 che dice: “La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER”.

Ed all’ Art.188 comma 1 del D.Lgs 152/2006 si cita:

“Il produttore iniziale o detentore, conserva la responsabilità per l’intera catena del trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste”.

Quindi:  

1° assunto: 

1)Il responsabile principale di tutta la catena, anche dopo aver inviato a smaltimento il rifiuto rimane sempre il produttore(cioè TU).

1.2 Qual è il Primo aspetto che ti obbliga al rinnovo analisi?

 Tornando al discorso della scadenza delle analisi .

2° assunto:

2)Visto che il produttore è sempre responsabile della sua classificazione, dovrà rifare l’analisi sicuramente tutte le volte che effettuerà delle variazioni nel processo produttivo e nell’utilizzo di diverse materie prime utilizzate nel processo produttivo del rifiuto.

 

2) OK. Ma ufficialmente chi determina la durata delle analisi?

2.1  I tempi del Rinnovo variano in base alla Destinazione

A questo punto dobbiamo fare 3 distinzioni in base alla Destinazione del rifiuto:

A)    Rifiuto con destinazione diretta in Discarica

B)    Rifiuto con destinazione in impianti di recupero con autorizzazione in regime semplificato

C)    Rifiuto con destinazione in impianti di stoccaggio/trattamento in ordinaria

 

A)Rifiuto con destinazione diretta in Discarica.

Se il rifiuto è destinato alla discarica esiste il DM 27-09-2010 che all’Art. 2 dice: “La caratterizzazione di base è effettuata al primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti  e, comunque almeno una volta all’anno.

 

B)Rifiuto con destinazione in impianti di recupero con autorizzazione in regime semplificato

Se il rifiuto viene destinato ad impianti di recupero, autorizzati in regime semplificato, la periodicità dell’esecuzione analisi è stabilita in

24 mesi per rifiuti non pericolosi (dal D.M. 186/2006 art.8 c.4).

Ed in 12 mesi per rifiuti pericolosi (dal D.M. 161/2002 art.7 c.3).

I commi dei 2 D.M., riportano la stessa dicitura, cambia solo il periodo di validità analisi:

“Il campionamento e l’analisi sono effettuate a cura del titolare dell’impianto dove i rifiuti sono prodotti, almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero e, successivamente ogni 24 mesi (D.M. 186 art.8 c.4 Rif. Non Pericolosi), ogni 12 mesi (D.M. 161 art.7 c.3 Rif. Pericolosi) e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione“.

 

3° Assunto: 

3) Se il tuo rifiuto ha come destinazione : Smaltimento in discarica, (D1 per intenderci) il rinnovo deve essere minimo annuale.

Se il rifiuto ha come Destinazione Recupero in un impianto autorizzato in regime semplificato, e trattasi di rifiuto non pericoloso la validità è 24 mesi, che passa a 12 mesi per rifiuti pericolosi.

 

Come puoi notare sono tutti decreti esterni al 152/2006.

 

Proseguiamo il discorso delle destinazioni.

 

C) Rifiuto con destinazione in impianti di stoccaggio/trattamento in ordinaria

Se il rifiuto ha una destinazione diversa dalla discarica e, da un impianto di recupero in regime semplificato, chi determina la periodicità delle analisi sono Le Province o le Regioni quando rilasciano le autorizzazioni agli impianti di smaltimento (stoccaggio/trattamento).

Le province in particolare spesso provvedono, a restringere ulteriormente le prescrizioni nazionali.

Infatti alcune province più restrittive (come ad esempio quelle di Veneto e Lombardia, quali: Brescia, Mantova, Verona, Vicenza), impongono nelle autorizzazioni che rilasciano agli impianti situati sul loro territorio, un tempo di validità analisi che varia dai 6 mesi ad 1 anno (non di più).

Altre province, alcune della Regione Emilia Romagna, non impongono dei tempi prefissati.

Di conseguenza non esiste una linea comune. Dipende in che provincia ha sede l’impianto dove vengono smaltiti i tuoi rifiuti.

 

2.2 Le province possono restringere i tempi delle analisi?

4° Assunto:  

4)La validità dell’analisi può essere definita in modo più restrittivo  dalle provincie che rilasciano le autorizzazioni allo smaltimento.

Fai molta attenzione a questo passaggio, perché il fatto che la Provincia dove ha sede il tuo impianto di destino rifiuti, non indichi la periodicità dell’analisi di classificazione, non ti esonera dal tenere monitorato in continuazione i tuoi rifiuti.  E quindi a dover rinnovare periodicamente la tua analisi di classificazione.

Lo so è fastidioso pensare ai bigliettoni firmati dal grande Mario Draghi, che sei costretto a scambiare con  della semplice carta stampata firmata da un chimico qualunque.

Ma considera che c’è sempre una ragione per tutto.  In questo caso ce ne sono ben 3.

La prima, te la dico subito perché riguarda fatti realmente avvenuti tra Maggio e Giugno presso 4 miei clienti storici.  Tutti in Regione Emilia Romagna.  Due  di loro hanno subito il controllo da parte di Arpa, e gli altri due da parte della Forestale.

Non pensare male,  i miei clienti sono tutti super regolari sia dal punto di vista Burocratico (perché usano il nostro metodo “Rifiuti Sicuri”) che dal punto di vista del rispetto dell’ambiente,  perché hanno tutti un alto senso etico .  Altrimenti non sarebbero miei clienti .      Si trattava in tutti i casi di controlli routinari casuali.

Per farla breve, sai quali sono stati, in tutti e 4 i casi, i documenti che sempre sono stati richiesti, controllati e ricontrollati , fotocopiati , registrati e messi verbale: questi:

1)    Registri di C/S

2)    Formulari (1^ e 4^ copia)

3)    Analisi per cadaun rifiuto

Inoltre la forestale ha voluto mettere agli atti anche tutte le fatture di acquisto relative a:

-Servizio di smaltimento

-Servizio di trasporto

-Servizio di esecuzione analisi.

 

Il tempo dedicato al controllo è variato dalle 4 alle 6 ore. Perché c’era tutto a posto.

In alcuni casi, più complessi, se capiscono che la situazione non è sotto controllo, possono soggiornare da te anche per 2-3 settimane.

Questa è la prima ragione per cui devi avere sempre , oltre a tutto il resto, anche le analisi aggiornate.

 

La seconda, più pratica, ma non meno importante, è che il personale che riceve il tuo rifiuto e manipola in tempi brevi, centinaia e centinaia di altre tipologie di rifiuti diversi l’uno dall’altro, tutti i giorni, spesso anche provvedendo alla miscelazione per il trattamento (quando ne è autorizzato), deve conoscere nel modo più profondo e affidabile possibile cosa maneggia.  Questo per evitare incidenti anche mortali o, comunque, con danni molto ingenti, che si verificano periodicamente negli impianti di trattamento rifiuti.

Oppure ancora, nel caso di rifiuti liquidi, per il semplice fatto, che se il tuo rifiuto ha qualche caratteristica diversa dal previsto, può compromettere la capacità depurativa dell’impianto di destinazione, con la potenzialità di creare un danno economico non indifferente (se determina il blocco impianto) che alla fine si riperquote su di te.

 

La terza è più di carattere burocratico-legislativo. Infatti va considerato che il legislatore, nella stesura della normativa, procede quasi sempre, cercando di creare uno schema certo e definito, in modo che possa essere il più facilmente monitorabile su tutte le realtà  .

Nel caso della classificazione, il recente Nuovo Regolamento Ue 1357/2014 entrato in vigore il 1° Giugno , ha creato un po di scompiglio perché ha scombussolato le modalità di valutazione già ormai consolidate da anni.

Tuttavia , agganciandosi alla normativa che classifica le materie prime, già esistente e rodata da tempo, il Manuale CLP, utilizzato appunto per la classificazione delle materie prime chimiche,   nel lungo periodo consentirà, per alcuni aspetti, di affrontare la classificazione dei rifiuti in modo più certo e definito rispetto a prima.

Sappiamo tutti anche, che la necessità di uniformare uno schema standard, molto spesso finisce per penalizzare alcune realtà più di altre. Sicuramente, per quanto riguarda le analisi, purtroppo i produttori di dimensioni più ridotte avranno un incidenza di costo, maggiore per 1 Kg di rifiuto prodotto.

Ma dovranno comunque affrontare la problematica ugualmente, perché le sanzioni vengono applicate con la stessa modalità a qualunque azienda.  Che tu produca 1 Kg all’anno o 1000 Tonnellate il rischio sanzione è identico.

 

Questo è tutto. Ti sembra semplice?  Oppure complicato?

Facciamola semplice e vediamo come operiamo noi:

 

 

2.3 Qual è la linea Guida generale per il rinnovo analisi (in assenza di prescrizioni più restrittive)

La linea guida generale concordata (in assenza di prescrizioni più restrittive) è la seguente:

a)     Rifiuti non pericolosi

Per rifiuti non pericolosi speculari oppure per i non pericolosi assoluti (soggetti ad analisi) l’analisi va rinnovata annualmente ,  anche prima, se è cambiato il processo produttivo.

I non pericolosi  assoluti soggetti ad analisi sono quelli che possono avere avuto potenziale contaminazione con sostanze pericolose.

Questa procedura avviene per un motivo ben preciso.

Tutelare Te per primo , che sei il Produttore, da eventuali rischi di declassificazione dei tuoi rifiuti.

Se dovesse accadere un episodio del genere, verrebbe applicato l’Art. 258 c.4: “Chi fornisce false indicazioni nella predisposizione di un certificato di analisi sulla natura o composizione e sulle caratteristiche del rifiuto si applica la pena di cui all’Art. 483 del c.p. (reclusione fino a 2 anni)” .

Inoltre verrebbe applicato anche il famoso 231, che giudica il modello organizzativo della tua azienda, con sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. (in altre parole da € 38.700 a € 387.000).

Vedi precedente articolo di Febbraio (al paragrafo 1.3 ti spiega cos’è la 231).                          1^ PARTE- Novità Normative , Rischi e Sanzioni

 

E credimi se non hai il controllo continuo del tuo rifiuto non pericoloso specchio, la declassificazione illegale può accadere, visto i limiti molto bassi di buona parte  dei parametri. Che tra parentesi, per alcuni di essi, il nuovo Regolamento abbassa ulteriormente.

 

b)    Rifiuti Pericolosi

Per i rifiuti pericolosi, una volta caratterizzati invece, cerchiamo di tenerle valide per 1 o  2 anni a seconda della particolarità del rifiuto, a meno che non avvengano delle variazioni nell’utilizzo delle materie prime.

Ovviamente quanto sopra è sempre soggetto a variazioni a seconda delle prescrizioni specifiche dell’impianto finale. Se conferiamo i rifiuti in impianti finali della provincia di Brescia o Verona l’analisi deve essere rinnovata anche ogni 6 mesi.

Non dipende da Noi.  E’ una prescrizione delle provincia di competenza.

Ecco svelato l’arcano.

Spero di essere stato chiaro.

 

Con i passaggi che ti ho indicato sopra sarai in grado di valutare se il tuo smaltitore o il tuo consulente di fiducia ti ha detto veramente come stanno le cose.

 

2.4 E’ possibile rinnovare l’analisi sul carico in arrivo a Destino?

Anche questa è una valutazione importante.

Quando deve essere fatto il rinnovo?

QUESTO TE LO DIRO’ NEL PROSSIMO ARTICOLO.  (altrimenti questo diventa troppo lungo)

2.5  Qual è la prima cosa che devi verificare riguardo la tua analisi?

Anche questo te lo dirò nel prossimo articolo.

 

 

3)    RIASSUNTO

Riassumendo , ecco le linee guida che devi assolutamente conoscere per valutare la corretta periodicità delle tue analisi.

1)    Il responsabile principale di tutta la catena, anche dopo aver inviato a smaltimento il rifiuto, rimane sempre il produttore. Cioè Tu. Quindi devi avere sempre un’analisi di classificazione/caratterizzazione per ogni rifiuto. Escludiamo solamente i Rifiuti Assimilabili agli Urbani.

2)    Visto che il produttore è sempre responsabile della sua classificazione, dovrai rifare l’analisi sicuramente tutte le volte che effettuerai delle variazioni nel processo produttivo e nell’utilizzo di diverse materie prime utilizzate nel processo produttivo del rifiuto.

3)    Se il tuo rifiuto ha come destinazione : Smaltimento in Discarica (D1 per intenderci) il rinnovo deve essere minimo annuale.

4)    Se come destinazione ha Recupero in regime Semplificato, il rinnovo deve essere annuale per rifiuti pericolosi e biennale per rifiuti non pericolosi.

5)    L’ultima parola sulla periodicità dell’analisi viene comunque lasciata alle province che rilasciano le autorizzazioni allo smaltimento, che possono valutare se restringere i tempi di validità delle analisi.

6)    La linea guida generale concordata tra noi Gestori ed Enti,  in caso di destinazione in impianti diversi dai precedenti ed in assenza di prescrizioni più restrittive imposte dalla provincia in cui ha sede l’impianto è:

Per  Rifiuti non pericolosi speculari: Rinnovo annuale. 

      Per rifiuti Pericolosi rinnovo annuale o biennale a seconda dei casi.

 

4)    DOCUMENTAZIONE DI CONTROLLO

Chiudo l’argomento, ricordandoti di fare sempre in modo di avere comunque per ogni tuo rifiuto:

1)    Scheda descrittiva

2)    Analisi di classificazione

Solamente per i rifiuti Non pericolosi assoluti e per gli RSAU, sarebbe sufficiente la “scheda descrittiva rifiuto”.

(puoi scaricare la nostra a questo link:  ECOINDUSTRIA MODULI  )

Per tutti gli altri serve sempre, anche l’analisi di classificazione/caratterizzazione).

 

Inoltre, per quanto riguarda la documentazione, sei sicuro che il tuo interlocutore la controlla e confronta prima di eseguire lo smaltimento?

Occhio!! Perché se in seguito ad un controllo Arpa o altro Ente, viene constatato che non c’è perfetta corrispondenza tra Analisi-Scheda Descrittiva-Formulario-Registro di Carico/Scarico, sono guai molto seri e molto costosi.

Ricordati la storia (episodio del 2007) che ti ho raccontato nella 2^ Parte  (al punto 2,3):         2^ PARTE- Le 2 Regole di base da considerare (con Episodio accaduto nel 2007)

E tieni presente le relative sanzioni (molto pesanti).

Infatti:

 

5)    SANZIONI

Quali sanzioni sono previste per mancata o errata Classificazione/Caratterizzazione dei tuoi rifiuti?

L’indicazione di dati incompleti o inesatti e la fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti o uso di certificato falso (o inesistente), vengono sanzionate nel modo seguente:

-L’art. 258 c.4 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con:

Sanzione pecuniaria fino a 9300,00 e Sanzione Penale (art.483 C.P.) dell’Arresto fino a 2 anni.

-E il D.Lgs. 231 con:

Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote. (Il valore di una quota è a discrezione del giudice e può variare da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1549,00) Quindi la sanzione minima è di € 38.700,00, la massima è di € 387.520,00.

Se ti sono venuti i capelli dritti, calmati un attimo perché c’è un altro problema, ancora più grave.

Ti sei calmato?  O.K.

Come ti dicevo, l’altro problema deriva dal fatto che, se hai sbagliato la classificazione/caratterizzazione del rifiuto, potresti avere affidato il tuo rifiuto a Trasportatori e/o Smaltitori non autorizzati per la reale corretta classificazione. Quindi…. Si potrebbe configurare anche il reato di:

Gestione illecita di Rifiuti.

-L’art. 259, c.1 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con:

Sanzione penale dell’arresto fino a 2 anni, e sanzione amministrativa fino a 26.000 €.

-E il D.Lgs 231 con Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote. (cioè sempre da € 38.700,00 a € 387.250,00).

 

Ecco questo è tutto ciò che devi valutare per classificare e caratterizzare correttamente i tuoi rifiuti e non avere problemi.

 

Ovviamente per avere sempre sotto controllo tutti questi aspetti ti serve un metodo chiaro e ben definito.

Il metodo lo puoi creare da solo seguendo i nostri consigli.

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Per il resto continua a stare collegato con noi, ti terremo informato per tutte le novità, (e saranno parecchie) che ruoteranno intorno a Sistri e RIFIUTI, per i prossimi anni.

 

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Anche tu,  puoi contribuire a cambiare in meglio ciò che ci circonda.

Aiutaci a diffondere la corretta gestione dei rifiuti, sia nel rispetto della normativa , e  soprattutto nel rispetto del nostro ambiente.

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Un saluto cordiale e…… Buoni Rifiuti!

P.Fabio Tamassia

 

ECOINDUSTRIA Srl

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10 pensieri su “-CLASSIFICAZIONE/CARATTERIZZAZIONE (4^ PARTE): Validità Analisi Classificazione Rifiuti

  1. Pietro Anzalone

    Chiaro ed esaustivo.
    Mi raccomando continuate così e un particolare ringraziamento al collega Tamassia che riesce a seguire il blog nonostante i molteplici impegni aiutandoci ad orientarci in questa situazione di perenne incertezza.
    Grazie
    Pietro Anzalone

    Replica
    1. Ecoindsbpo Autore articolo

      Pietro grazie per il Feedback. Facciamo il possibile per divulgare al massimo i valori del rispetto dell’Ambiente e della normativa anche se questa non ci aiuta a semplificare. Cerchiamo nel contempo di avere un’ottica orientata sempre ai piccoli medi produttori, che dobbiamo tener presente sono il tessuto su cui si regge tutta la nostra Economia ed il Nostro Stato.

      Un cordiale Saluto e Buoni Rifiuti.
      Fabio

      Replica
  2. piero

    Salve! Articolo INTERESSANTISSIMO e chiarissimo!
    Volevo, se era possibile, fare una domanda e chiarire un piccolo dubbio.
    Io da DL (DirettoreLavori) di un lavoro privato che prevede uno sbancamento e quindi un trasporto a rifiuto di circa 2000 t esattamente che documentazione devo richiedere per il giusto conferimento in discarica?
    Oltre a controllare per la ditta incaricata degli scavi e del trasporto l’Iscrizione Albo Nazionale Gestori ambientali per le categorie di rif. (CER) che si intende far trasportare ed il relativo mezzo se idoneamente registrato: mi basta reperire 1^ e 4^ copia del Formulario per avere la certezza che il trasportatore ha agito in coscienza?
    E’ un suo onere provvedere alla classificazione e caratterizzazione dei rifiuti giusto?
    Se la ditta ha un Responsabile Tecnico di Impresa è suo onere o comunque è lui che deve provvedere ad effettuare le caratterizzazioni e classificazioni e quindi devo chiedere a lui se sono state predisposte?
    GRAZIE

    Replica
    1. Ecoindsbpo Autore articolo

      Si Piero . Il tuo modo di procedere è corretto. Perchè il terreno proveniente da sbancamento da posizionare fuori sito è appunto, considerato rifiuto (se non rientra nei casi previsti dall’articolo 186).
      Inoltre con la nuova responsabilità allargata in vigore dal 06-08-15 con la legge 125, anche il committente è considerato corresponsabile della gestione dei rifiuti, anche se non ne è il produttore effettivo ma solo giuridico.
      Quindi Le cose di cui ti devi accertare in qualità di committente dei lavori sono le seguenti:

      1- Corretta classificazione/CAratterizzazione (per stabilire l’esatta destinazione del rifiuto).
      Molto spesso gli impianti autorizzati al recupero richiedono sia l’Analisi con Verifica del rispetto dei limiti della colonna A o colonna B della TAB 5, All 1 DELLA Parte IV del D.Lgs 152-06. E nel contempo anche l’analisi per il rispetto dei limiti dell.All.3 D.M. 186. In ogni caso è necessario valutare l’autorizzazione dell’impianto di destino .
      Per fare questo intanto prova ad interfacciarti con il Responsabile Tecnico dell’azienda che eseguirà il servizio. Quando parlerete di analisi , chiedigliene una copia appena ne è in possesso e prima di iniziare i lavori di asporto chiedi di condividere con te le informazioni e relative autorizzazioni riguardo a trasporto e smaltimento.
      2- Trasportatore Regolarmente Autorizzato
      3- Destinatario regolarmente autorizzato al ritiro del materiale (controllando anche i limiti autorizzativi che siano superiori a quelli indicati nell’analisi)
      4- In qualità di committente conservare la 4^ copia (fotocopia) come prova del corretto smaltimento

      Se segui questa procedura riduci a zero il rischio di smaltimenti imporovvisati che potrebbero creare seri problemi in caso di verifiche future.

      Spero di aver risposto in maniera esauriente.

      Un saluto cordiale
      Fabio

      Replica
  3. Pasquale S.

    Buongiorno e grazie per l’articolo.
    Sono un produttore di lenzuola ed i miei scarti della lavorazione sono ritagli di cotone (100% puro cotone).
    Mi servo di una azienda per lo smaltimento di questi ritagli, che conferisco in buste da circa 20kg ciascuna).
    Siccome che si tratti di cotone al 100% è specificato sulle fatture di acquisto (quelle che accompagnano la merce che compro dai miei fornitori) e siccome il cotone non è un rifiuto pericoloso, vorrei evitare di fare il certificato di analisi e sicuramente vorrei evitare di farlo ogni 12 mesi, visto che si tratta sempre degli stessi ritagli. Posso? Posso NON fare questo certificato? per il quale mi vengono chiesti 140,00 euro (ogni anno!).
    Resto in attesa di un vostro parere
    vi ringrazio anticipatamente
    Pasquale S.

    Replica
    1. Ecoindsbpo Autore articolo

      Buongiorno Pasquale.
      Anche se affrontare casi specifici non è mai semplice in quanto bisognerebbe conoscere la realtà nei dettagli, cercherò di rispondere considerando i dati che mi ha fornito e supponendo altre informazioni che non ho.
      Intanto iniziamo con dire che i motivi per eseguire le analisi possono essere fondamentalmente 3/4 .

      Il primo:
      Se dobbiamo classificare il rifiuto e siamo in presenza di un codice speculare oppure pericoloso .
      Nel suo caso , considerando il Gruppo (probabile) di appartenenza del suo rifiuto (04 02: Rifiuti dell industria tessile) , per attribuire con esattezza il cer sarebbe necessario conoscere nei dettagli sia il processo produttivo sia tutte le materie prime che vanno a comporre il rifiuto. Supponiamo che effettivamente sia solamente cotone 100% .
      In questo caso il codice corretto potrebbe essere individuato tra 040221 o 040222. Entrambi cer non pericolosi assoluti (non speculari). E quindi in assenza di potenziali contaminazioni , esenti dall’obbligo dell’analisi ai fini della classificazione.

      Il secondo
      In Base alla destinazione
      Se ha letto attentamente il mio articolo avrà visto che :

      Se il rifiuto è destinato direttamente alla discarica esiste il DM 27-09-2010 che all’Art. 2 dice: “La caratterizzazione di base è effettuata al primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque almeno una volta all’anno”

      Se il rifiuto è destinato al recupero in impianto semplificato il rinnovo va fatto ogni 2 anni.
      Per la precisione:
      24 mesi per rifiuti non pericolosi (dal D.M. 186/2006 art.8 c.4).
      Ed in 12 mesi per rifiuti pericolosi (dal D.M. 161/2002 art.7 c.3).

      Il terzo
      Considerando che il suo rifiuto non vada direttamente ne in Discarica ne in impianto autorizzato in regime semplificato (D.M. 186 ex D.M 05-02-98), potrebbe essere conferito probabilmente in un impianto di trattamento e stoccaggio. In questo caso è necessario leggere attentamente l’autorizzazione dell’impianto.
      In particolare , è necessario verificare se ci sono delle prescrizioni imposte dalla Provincia.
      Come già indicato nell’articolo qui sopra, Gli Enti che rilasciano le autorizzazioni (fino ad oggi Province e Regioni) possono imporre delle prescrizioni specifiche . Soprattutto sulla periodicità delle analisi sui rifiuti in ingresso.
      Quindi deve andare a verificare le prescrizioni indicate nell’autorizzazione dell’impianto che riceve il suo rifiuto.

      Il quarto
      Se c’è la potenziale possibilità che il suo rifiuto sia contaminato da qualche sostanza pericolosa.
      Allora è necessario il controllo periodico dell’eventuale contaminazione. (anche se già indicato nel primo motivo) .

      Lo so , forse si aspettava una risposta secca. “Si l’analisi deve essere fatta ” oppure “No l’analisi non deve farla”, ma purtroppo le variabili da considerare sono diverse. E la normativa rifiuti è molto intricata. E per errori di valutazione prevede anche l’arresto fino a 2 anni. oltre alle sanzioni pecuniarie molto salate.
      Quindi se vuole essere tranquillo provi come prima cosa, a chiedere delucidazioni al suo smaltitore, oppure se non ritiene soddisfacenti le risposte da lui ricevute, le consiglio di rivolgersi ad un Consulente Ambientale che sia Specializzato in Rifiuti.

      La ringrazio per l’attenzione.

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  4. michele

    buongiorno, dovrei smaltire del cartongesso vecchio di circa 15 anni e il centro di raccolta mi chiede di eseguire le analisi:
    al laboratorio..quali analisi dovrei richiedere ? quali effettivamente sono richieste ? grazie
    Michele

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    1. Ecoindsbpo Autore articolo

      Buongiorno Michele.
      Il motivo per cui un impianto chiede le analisi sui rifiuti da conferire, possono essere più di uno. In questo caso, probabilmente potrebbe essere che, trattandosi di Cartongesso identificato con cer 170802 non pericoloso (codice speculare al 170801 pericoloso), la normativa richiede la presenza di un analisi che attesti appunto in modo certo la relativa non pericolosità. Ma in alcuni casi il motivo potrebbe essere anche che l’impianto di destinazione abbia alcune prescrizioni particolari in autorizzazione, che impongano controlli di determinati parametri. Oppure semplicemente l’operatore ha ricevuto istruzioni di non fare entrare materiale da costruzione e demolizione senza analisi, per evitare il rischio di trovarsi materiali inquinati da amianto friabile o eternit o altri inquinanti. Quindi l’unico consiglio che ti posso dare è consultare il regolamento comunale che definisce le regole e modalità di gestione del centro di raccolta, oppure chiedere direttamente al responsabile di gestione del centro.
      Scusa del ritardo nella risposta , mi era sfuggita.

      Buoni rifiuti

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  5. Sally

    Buongiorno, ho trovato utilissimo questo articolo ma avrei un dubbio per il quale vorrei chiedere una sua opinione in merito: è considerata corretta la prassi di far eseguire un’ omologa su dei campioni di rifiuto presi direttamente dal Produttore (io sono intermediario) – quindi non avendo assolutamente assistito alla esecuzione del campionamento – e soprattutto, quanto sono attendibili i risultati di una omologa se il campionamento dei rifiuti è stato eseguito 3 mesi prima?

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    1. Ecoindsbpo Autore articolo

      Buongiorno Sally.
      I tuoi dubbi sono molto pertinenti. Sono anch’io intermediario e conosco benissimo le abitudini diffuse non sempre corrette.
      Premettendo che non conoscendo il tipo di rifiuto di cui stiamo parlando, darò una risposta di carattere generico.

      Per quanto riguarda il campionamento eseguito direttamente dal produttore, ritengo che non sia una prassi corretta per vari motivi.
      Il primo è sicuramente legato al fatto che tutti i rifiuti devono essere campionati sempre in base alla norma UNI 10802/2013.
      Il campionamento è la prima operazione di qualsiasi determinazione analitica che ha come obiettivo la corretta classificazione / caratterizzazione del rifiuto.
      Un campionamento errato produce un analisi non attendibile , inutile e molto pericolosa perché rischia di portare ad una classificazione non corretta.
      Io conosco pochissimi produttori che abbiano una formazione riguardo alla procedura di campionamento corretta.
      In ogni caso, rimane sempre il problema che chi ha il compito di gestire il rifiuto (cioè in questo caso l’intermediario , perché visto che mi parli di analisi di omologa, significa che sarai Tu che, in qualità di intermediario, dovrai certificare all’impianto a cui consegni il campione, appunto per l’omologa, che il campione è rappresentativo del rifiuto) non avrà mai la certezza che siano state seguite le procedure corrette per ottenere un campione rappresentative del rifiuto. E’ come se tu certifichi sulla fiducia. Una cosa da evitare assolutamente, non per sfiducia, ma perché nel caso succedesse qualche inconveniente durante il conferimento (ad esempio materiale non conforme) , rimane impossibile capire dove sia avvenuto l’errore.
      E’ stato sbagliato il campionamento? Oppure è stato commesso un errore in fase di carico del rifiuto? Oppure l’impianto ha commesso un errore di valutazione? Tutto è possibile. Ma se non hai seguito sin dall’inizio, rischi di rimanere tu con il cerino acceso in mano e soprattutto di non avere nessun elemento per capire come evitare il ripetersi dell’eventuale problema che dovesse verificarsi.
      Il secondo motivo è invece legato al fatto che l’analisi potrebbe essere utilizzata anche per la classificazione del rifiuto. Sappiamo tutti benissimo che succede spesso.
      A parte alcuni rari casi come ad es. il conferimento diretto in discarica , dove vengono spesso richieste 2 analisi separate , una di classificazione del cliente e una di omologa da parte dell’impianto.
      Nella realtà, soprattutto per una verifica della non pericolosità del rifiuto oppure per un controllo sulle caratteristiche di pericolo , si cerca di sfruttare l’analisi di omologa eseguita periodicamente, anche come analisi di controllo della corretta classificazione. E’ un controllo di routine che consente di tenere sempre monitorato il rifiuto.
      Ed anche in questo caso, non posso essere sicuro della mia classificazione se non ho nessun verbale di campionamento che attesti esattamente come è avvenuto.
      Inoltre, sono state considerate tutte le variabili che possono rendere non attendibile l’analisi?
      Un errata classificazione può essere sanzionata con denuncia penale .

      Per quanto riguarda invece i tempi di detenzione del campione prima dell’analisi, la regola UNI10802 prevede che il campione venga consegnato immediatamente in laboratorio, o comunque al più presto possibile. E comunque per tempi più lunghi delle 24 ore è necessario conoscere ed essere certi di com’è stato conservato il campione .

      E tante altre variabili: Che tipo di rifiuto era? Liqudo solido? a base organica inorganica? E quali erano gli analiti da ricercare?
      Ci sono sostanze (soprattutto se parliamo di rifiuti liquidi a base organica) che cominciano a subire delle trasformazioni immediatamente dopo il prelievo.
      Quindi, anche senza considerare le prescrizioni della norma UNI 10802, (tranne alcuni casi particolari, come ad es. alcuni rifiuti solidi dove gli inquinanti da ricercare sono alcuni metalli pesanti) è impossibile che dopo 3 mesi il campione sia attendibile al 100 %.

      Quindi Sally se mi consenti di darti un consiglio, valuta il tuo caso specifico, e valuta anche che non sia il caso di affrontare il tuo cliente, spiegandogli qual è la miglior procedura da seguire per tutti, ma soprattutto per lui.
      Per qualsiasi approfondimento contattami pure in pvt.

      Un saluto cordiale e … Buoni Rifiuti

      Fabio

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