-CLASSIFICAZIONE/CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI (3^ PARTE) Il Processo da seguire.

Uomo in tuta con simboli pericoloSei consapevole che la classificazione / caratterizzazione dei tuoi rifiuti è l’aspetto più delicato e importante di tutti ?                             Allora Scopri i  segreti per valutare se il tuo smaltitore o consulente ha caratterizzato in modo corretto i tuoi rifiuti!

Potrai evitare sorprese molto spiacevoli!

Tieni sempre presente che l’unico responsabile della caratterizzazione sei sempre tu!!

Come ti ho già anticipato nelle 1^ PARTE e 2^ PARTE,

https://www.eco-industria.com/classificazionecaratterizzazione-rifiuti-1-parte/

https://www.eco-industria.com/classificazionecaratterizzazione-rifiuti-2-parte-2/

dal 18 Febbraio sono entrate in vigore importanti novità riguardo la Classificazione/Caratterizzazione dei rifiuti.

E dal 1° Giugno ci saranno altri cambiamenti ancora più incisivi.

In altre parole , fino al 18 Febbraio la legge non disciplinava in modo esplicito tutte le fasi obbligatorie per arrivare alla corretta Classificazione/Caratterizzazione del rifiuto.    Definiva chiaramente solo la prima fase , quella di attribuzione del cer.

Per quanto riguarda la qualifica dettagliata del rifiuto,  imponeva invece solamente un obbligo di risultato, che consisteva nella corrispondenza al vero della caratterizzazione attraverso sempre un apposito certificato di analisi.

In sostanza :

Dal 18 Febbraio 2015 sono 3 i punti chiave da tenere presente:

-Viene confermata come prima cosa, la totale responsabilità della Classificazione/Caratterizzazione dei Rifiuti, a carico esclusivo del Produttore. (Era già prevista anche prima, ma non era dichiarato così esplicitamente).

-Secondariamente, vengono chiariti, in modo univoco, i processi da utilizzare per l’attribuzione del codice CER e per caratterizzare il rifiuto.   

-Per finire viene messa in evidenza l’obbligatorietà della classificazione del rifiuto prima di essere allontanato dal luogo di produzione.

(Disposizioni previste dall’Art.13 c.5 della legge 116/2014 che va ad integrare l’Allegato D della Parte IV del D.Lgs. 152/2006).

 

Dal 1° Giugno 2015 c’è invece un cambiamento radicale importantissimo:

Da questa data si applicherà il nuovo regolamento UE N° 1357/2014 del 18-12-14 e la decisione 955 del 18-12-2014.  Entrambi apportano ulteriori modifiche, sempre l’All’D ed anche all’All. I della parte IV del D.Lgs 152/2006.

L’Allegato I è il riferimento per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo.

I cambiamenti sono rilevanti:

 

CAMBIAMENTO RADICALE:

Dal 1° Giugno vi sarà l’entrata in vigore  delle Nuove caratteristiche di pericolo, la cui determinazione, per certi aspetti, si baserà su principi completamente diversi dai precedenti.

Anche la sigla verrà modificata. Si indicheranno con HP (al posto di H). Se vuoi vederle vai a questo link: http://www.eeco.it/images/stories/Documentazione/1357-2014.pdf

Verranno identificate con altrettanto nuovi pittogrammi.

I principi di riferimento saranno gli stessi del Regolamento Europeo 1272/2008 sulla classificazione etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. (cosidetto CLP).

https://osha.europa.eu/it/topics/ds/clpclassification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures

Quelli indicati sopra sono i cambiamenti che devi assolutamente tenere presente per la corretta Classificazione/caratterizzazione dei tuoi rifiuti.

Come ti accennavo nel precedente articolo la Classificazione/Caratterizzazione è la fase determinante e più importante  di tutto il processo di gestione rifiuti che avviene a valle.

Vista l’importanza e la complessità dell’argomento, per renderlo più facilmente leggibile l’ho diviso in 4 parti.

 

1^ PARTE: Novità Normative, Rischi e Sanzioni

Nella 1^ parte appunto (https://www.eco-industria.com/classificazionecaratterizzazione-rifiuti-1-parte/  ) ho parlato dei cambiamenti che sono avvenuti dal 18 Febbraio e di quelli che avverranno dal 1° Giugno, di cui dovrai essere a perfetta conoscenza, perché avranno la massima rilevanza per una gestione dei rifiuti a norma di legge.

Sempre nella 1^ Parte ti ho  specificato i rischi che comporta una errata classificazione e le tremende sanzioni applicate

 

2^ PARTE: Come puoi valutare se hai classificato correttamente i tuoi rifiuti.

Nella seconda Parte, https://www.eco-industria.com/classificazionecaratterizzazione-rifiuti-2-parte-2/  , ti ho indicato quelle 2 cose che devi assolutamente valutare per avere un minimo di tranquillità.  E ti ho fatto un esempio di un episodio, realmente accaduto a me stesso nel 2007, da cui trarre l’importante insegnamento che anche per rifiuti standard e di normale routine è necessaria un analisi certosina del processo produttivo e delle materie prime che lo compongono.

 

3^ PARTE: Il Processo di Classificazione/Caratterizzazione

Nella Terza Parte , che descriverò oggi,  andrò invece a descrivere il processo vero e proprio di classificazione/caratterizzazione ,  come dovrebbe essere condotto, passo dopo passo.

 

4^ PARTE: La Periodicità dell’Analisi di Classificazione/Caratterizzazione

Nella Quarta e ultima Parte ti parlerò di un aspetto molto controverso e poco chiaro. La periodicità dell’Analisi di Classificazione/Caratterizzazione.

 

Allora procediamo con la  Terza  parte

 

3-  TERZA  PARTE: CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE

Allora come ti ho già accennato in precedenza la fase di codifica e identificazione del rifiuto si divide in 2 parti:

1^ FASE: Classificazione

2^ FASE : Caratterizzazione

 

1^ FASE:  CLASSIFICAZIONE

La classificazione consiste in una serie di valutazioni che devono portare all’attribuzione del codice CER. (Codice Europeo del Rifiuto)

Tale fase è obbligo e responsabilità esclusiva del produttore (All.D Parte IV D. Lgs 152/06).

 

PRINCIPIO DI BASE

L’articolo 184 del D.lgs 152/2006 spiega il principio con cui si classifica un rifiuto, in primis dalla sua origine,

(2 branche: Rifiuti Urbani e Rifiuti Speciali )

1)“rifiuti urbani”:   se provengono da luoghi di civile abitazione, o urbana.

2)“rifiuti speciali”:  se provengono da attività agricole/artigianali/industriali/commerciali

Assodato che siamo nel gruppo dei Rifiuti Speciali (tranne rari casi di rifiuti assimilati agli urbani, per i quali si deve fare riferimento ad uno  specifico regolamento comunale), a questo punto dobbiamo attribuire il codice e stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso, e nel primo caso attribuire le caratteristiche di pericolo.

.

Per attribuire il codice dobbiamo seguire 3 passaggi (Come dice l’All. D alla sezione: Classificazione Rifiuti):

1° Passaggio:

Stabilire in base al processo produttivo del rifiuto la famiglia di appartenenza.

Le famiglie di codici, sono 20, identificate da 2  cifre da 01 a 20.  Le puoi vedere a questo link: https://www.eco-industria.com/wp-content/uploads/2014/09/elenco-CODICI-CER-RIFIUTI-SPECIALI-PERICOLOSI-E-NON-PERICOLOSI.pdf

Anche in questo caso esiste la seguente sottoprocedura:

a)   Valutare per prima cosa le famiglie da 01 a 12  e le famiglie da 17 a 20.

b)  Se non si è trovata la famiglia giusta si procede con l’esaminare le famiglie 13-14-15.

Infatti, ci sono rifiuti che esistono in quasi tutti i processi produttivi e quindi non vanno ricercati in base al processo produttivo ma in base al tipo di rifiuto stesso.

Sono le famiglie 13-14-15.

Riguardano rispettivamente:

13 Oli esauriti,

14 Solventi e refrigeranti;

15 Imballaggi, Stracci, Filtri e Assorbenti;

 

c)    Se anche qui non si rileva la famiglia idonea si procede con l’esame della famiglia 16. (Rifiuti non specificati altrimenti nell’elenco)

 

d)  Se anche in questo caso non esiste alcuna famiglia ritenuta corretta, si ripete la procedura dall’inizio riconsiderando anche i codici con il …99 finale, cosidetti generici. (questa è proprio l’ultima spiaggia, possibilmente da utilizzare solamente se si è estremamente sicuri che nei gruppi già esaminati non esista il codice rappresentativo del rifiuto ed in ogni caso è necessario accertarsi che poi ci siano degli impianti autorizzati con specifica lettera della Provincia competente,  a ricevere sia il codice sia la tipologia specifica) .

 

2° Passaggio

Una volta identificate le prime 2 cifre della famiglia, si identificano le altre 2 relative alla sottofamiglia

 

3° Passaggio

Dopo avere identificato con le 4 cifre la famiglia e la sottofamiglia si procede con identificare le ultime 2 cifre del rifiuto specifico che quindi sarà identificato con le famose 6 cifre.

 

A questo punto posso avere ottenuto uno dei seguenti 3 risultati:

1) Un rifiuto classificato con cer non pericoloso “assoluto”

2) Un rifiuto classificato con cer pericoloso “assoluto”

3) un rifiuto classificato con cer “speculare”

 

E’ necessario procedere con la 2^ fase: CARATTERIZZAZIONE:

 

2^ FASE :  CARATTERIZZAZIONE:

 

-1° caso : Rifiuto con cer non pericoloso “assoluto”

In caso trattasi di un rifiuto definito Non pericoloso ASSOLUTO non servirebbe ulteriore specificazione.

La caratterizzazione sarebbe già ultimata. A meno che, dopo aver attentamente esaminato le schede di sicurezza delle materie prime che hanno composto il rifiuto, non ci sia qualche dubbio sull’utilizzo di una o più sostanze pericolose contenute nelle stesse materie prime che hanno contribuito a formare il rifiuto. In questo caso è necessario procedere con l’esame analitico delle concentrazioni delle sostanze pericolose potenzialmente presenti.

Per alcune tipologie, tuttavia, soprattutto con destinazione finale prevista in impianti di recupero, anche in probabile assenza di sostanze pericolose nel processo produttivo del rifiuto, si procede ugualmente all’analisi di caratterizzazione, imposta dall’autorizzazione dell’impianto finale. In questo modo inoltre,  il produttore e lo smaltitore accertano in modo tassativo la non pericolosità e la trattabilità del rifiuto.

 

-2° caso : Rifiuto con cer pericoloso “assoluto”

In caso trattasi di un rifiuto definito Pericoloso ASSOLUTO , per procedere alla sua corretta gestione devo attribuire le corrette caratteristiche di pericolo detenute dal rifiuto (da H1 a H15 che dal 30-06-15 verranno identificate con le sigle da HP1 a HP15). Devo procedere quindi, obbligatoriamente, con la caratterizzazione del rifiuto .

 

-3° caso : Rifiuto con cer  “speculari ”

In questo caso trattandosi di 2 codici possibili uno pericoloso e uno non pericoloso , devo stabilire se il rifiuto è Pericoloso o Non Pericoloso .  E nel primo caso devo identificare chiaramente le caratteristiche di pericolo.

Per determinare la pericolosità o meno devo valutare quali proprietà di pericolo possiede il rifiuto. Devo caratterizzare il rifiuto.

 

Quindi in tutti e 3 i casi , per determinare la presenza e quali sono le caratteristiche di pericolo del rifiuto devo procedere nel seguente modo:

–         Redigere con attenzione la Scheda descrittiva, riportante nel dettaglio tutte le informazioni possibili sul Processo produttivo, e sulle materie prime utilizzate

–         Raccogliere tutte le schede di sicurezza delle materie prime utilizzate nel processo

–         Campionare in modo rappresentativo il rifiuto e procedere ad analisi chimica di caratterizzazione per la valutazione della pericolosità o meno del rifiuto e in caso positivo per l’attribuzione delle corrette  caratteristiche di pericolo (da H1 a H15 che dal 30-06-15 verranno identificate con le sigle da HP1 a HP15)

Morale, il certificato di analisi continua a rimanere l’unico strumento idoneo alla univoca caratterizzazione del rifiuto sia pericoloso sia non pericoloso.

Il corretto campionamento con emissione del certificato di analisi completo è l’unica prassi che consente di evitare l’errata caratterizzazione del rifiuto.

La non corretta caratterizzazione del rifiuto potrebbe rendere illegitima tutta la filiera e ripercuotersi , anche su tutti gli operatori nella gestione del rifiuto stesso.  

Potrebbe quindi determinare le più gravi sanzioni in termini di gestioni abusive dei rifiuti.  

So bene che quanto ho riferito fino ad ora, (cioè l’importanza tecnico-legale di eseguire l’analisi classificazione/caratterizzazione del rifiuto) corrisponde ad una prassi ormai consolidata per la maggiorparte dei produttori di rifiuti.  Ma vi è ancora una piccola parte,  (anche qui al nord) che non sono al corrente di questo aspetto, e/o lo considerano marginale. Ovviamente non gliene sto facendo una colpa. In quanto non è loro compito interessarsi di questi aspetti. Il loro compito è quello di affidarsi a professionisti Esperti Ambientali che li consiglino nel modo giusto.  

Sicuramente se vogliamo giudicare l’utilità pratica della norma, in alcuni casi (molto pochi),  l’analisi potrebbe anche essere considerata non strettamente  necessaria  , nel senso che alcuni rifiuti che provengono da alcune attività ben definite (ad esempio penso alle officine meccaniche) che hanno dei processi produttivi del rifiuto standardizzati e quantità prodotte molto basse potrebbero essere gestiti senza analisi ed essere caratterizzati sulla base delle caratteristiche standard di quelle tipologie integrate con una prevalutazione (che adotti il principio cautelativo) delle materie prime utilizzate.

Ma pensando al legislatore, non poteva durante la stesura della norma fare tutte le differenziazioni del caso. Non sarebbe stato possibile. Primo perchè avrebbe creato ulteriori incertezze e secondo perchè comunque, la tendenza generale della normativa ambientale, è proseguire verso una direzione sempre più restrittiva e cautelativa. Questo per far si di ridurre al minimo possibile sia i casi di mala gestione di rifiuti, sia il rischio di incidenti dovuti alla gestione di rifiuti non perfettamente definiti.  E ti assicuro che spesso capitano, e quando capitano non sono di poco conto, perchè si mettono a rischio delle vite umane. 

A questo punto, se appartieni a quella ristretta nicchia di produttori, che ho indicato sopra,  posso immaginare cosa forse  stai pensando.

Stai  pensando  probabilmente, che le mie affermazioni sono eccessivamente cautelative.

Che magari voglio convincerti che le linee normative che seguiamo noi sono quelle giuste, al contrario di altri operatori che magari ti consigliano di evitare la spesa delle analisi una volta che hai identificato il cer del tuo rifiuto e/o che hai attribuito ad occhio o sulla base di consigli verbali, le caratteristiche di pericolo del tuo rifiuto.    

Se stai pensando questo, hai 2 possibilità. 

1^ possibilità)

Puoi continuare a seguire la tua linea. Sperando di non doverti trovare a giustificare le tue valutazioni, in assenza di alcun supporto cartaceo di valore legale, nel corso di un controllo degli enti competenti.  Che, come ben sai, hanno un livello di godimento che è direttamente proporzionale a quanto riescono a metterti in difficoltà. 

2^ possiblità)

Puoi verificare personalmente se quello che ti  ho consigliato corrisponde al vero, leggendo i riferimenti normativi che evidenzio sempre durante le mie valutazioni.  Puoi leggere  attentamente l’Allegato D ai punti 1,2,3,4,5,6,7  al link seguente:

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_4

Oppure puoi consultare uno dei miei clienti che puoi contattare dalle testimonianze https://www.eco-industria.com/testimonianze/ .  Lui ti potrà confermare come siamo estremamente attenti non solo a fare in modo che i nostri clienti siano sempre totalmente protetti in caso di controlli, ma nello stesso tempo a ridurre il più possibile spese superflue per analisi, facendo in modo che le analisi dei nostri clienti siano sfruttate al massimo in termini di tempo.

Infatti abbiamo attivato una procedura del nostro sistema, che avvisa il nostro cliente un mese prima che l’analisi scada (perché in alcuni casi l’analisi ha anche una scadenza, ne parlerò nel prossimo articolo) , in modo che se deve provvedere allo smaltimento , lo si possa organizzare prima della scadenza dell’analisi, (sempre dando per scontato che non siano avvenute variazioni nel processo produttivo del rifiuto).

Oppure , ancora, puoi leggere quest’altro articolo molto interessante di un importante studio legale a livello nazionale, specializzato nel ramo ambientale, che già sosteneva quanto ti ho scritto sopra, sin dal 2012: http://www.ambientelegale.it/files/pdf/pdf_archivi_dati_5482_1.pdf

Per concludere il discorso della classificazione, volevo rimarcare come , per tutti i 3 casi di classificazione sopracitati, rimane sempre importantissima la compilazione delle scheda descrittiva..  Sarà essa la cosidetta “Carta d’Identità del rifiuto”.

Su di essa verranno riportati tutti i dati importanti per qualsiasi valutazione:

Processo produttivo, Cer, Descrizione, H, Stato fisico, ADR (se presente), Materie prime usate nel processo, confezionamento ecc. Sulla base della scheda stessa, si potrà valutare se integrare l’analisi con parametri fuori standard.

 

 

4- Quarta Parte:  PERIODICITA’ DELL’ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE.

La periodicità dell’analisi sarà l’argomento del prossimo articolo

 

 

Con i passaggi che ti ho indicato sopra, sarai in grado di valutare se il tuo smaltitore o il tuo consulente di fiducia ti ha applicato correttamente la procedura per l’attribuzione del codice. E soprattutto se hai caratterizzato in modo corretto i tuoi rifiuti.

Ricordati anche che la Classificazione deve essere fatta prima dello smaltimento. Infatti sempre nell’ALL.D punto 7 , dice: “La classificazione deve avvenire in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.”

Anzi per la verità , personalmente ritengo che la classificazione andrebbe fatta appena avviene la produzione del rifiuto, in questo modo si potrà immediatamente impostare la corretta gestione del rifiuto dal punto di vista del confezionamento – stoccaggio – etichettatura – registrazione sul registro di c/s.    In questo modo potrai evitare di esporti al rischio sanzioni per deposito abusivo di rifiuti per mancata o errata classificazione dei rifiuti.

Quindi  non fidarti assolutamente  dei Gestori  che ti dicono: “si, l’analisi la facciamo sul carico!!”

Si magari , il rinnovo analisi , eventualmente potrebbe essere, se non ci sono state variazioni nel processo produttivo, ma solo se trattasi di un rifiuto pericoloso , ci potrebbe stare.

Ma non farlo mai per un rifiuto non pericoloso.   E’ troppo rischioso.

 

-DOCUMENTAZIONE, CONTROLLO

Inoltre , per quanto riguarda la documentazione, sei sicuro che il tuo interlocutore la controlla e confronta prima di eseguire lo smaltimento?

Occhio! Perché se in seguito ad un controllo di Arpa o altro Ente, viene constatato che non c’è perfetta corrispondenza tra Analisi-Scheda Descrittiva-Formulario- Registro di Carico/Scarico , e materie prime usate, sono guai molto seri e molto costosi.

Ricordati la storia (episodio del 2007)  che ti ho raccontato nella Seconda parte. https://www.eco-industria.com/classificazionecaratterizzazione-rifiuti-2-parte-2/

 

E tieni presente le relative sanzioni  (molto pesanti).

Infatti:

– Quali sanzioni sono previste per mancata o errata Classificazione/Caratterizzazione dei tuoi rifiuti?

L’indicazione di dati incompleti o inesatti e la Fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o uso di un certificato falso (o inesistente),  vengono sanzionate nel modo seguente:

-L’art. 258 c.4  del D.Lgs 152/2006  lo punisce con:

Sanzione pecuniaria fino a € 9300,00 e Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni.

-E il D.Lgs 231 con

Sanzione pecuniaria  che va da 150 a 250 quote.  (Il valore di una quota è a discrezione del giudice e può andare da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00).  Quindi la sanzione minima è di € 38700,00 (la massima è € 387.250,00).

Se ti sono venuti i capelli dritti, calmati un attimo perché c’è un altro problema.  Ancora più grave.

Ti sei calmato?

O.K.

Come ti dicevo, l’altro problema deriva dal fatto , che se hai sbagliato la classificazione/caratterizzazione del rifiuto, potresti avere affidato il tuo rifiuto a Trasportatori e/o Smaltitori non autorizzati .  Quindi…

Si potrebbe configurare anche il reato di:

Gestione illecita di rifiuti

-L’art 259, c.1 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con:

Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni . E sanz. amministrativa fino a 26.000 €

-E il D.Lgs 231 con Sanzione pecuniaria  che va da 150 a 250 quote.

(cioè sempre da € 38.700 a € 387.250,00)

 

Ecco questo è tutto ciò che devi valutare per classificare e caratterizzare correttamente i tuoi rifiuti e non avere problemi.

Certamente non sono valutazioni che devi fare tu , ma almeno hai gli strumenti per stabilire se i tuoi interlocutori in tema rifiuti sono competenti e ti consentono di dormire sonni tranquilli. Perché come hai potuto notare nell’articolo di oggi relativo alla Classificazione/Caratterizzazione dei rifiuti, ma anche nei precedenti: relativi a Deposito Temporaneo (Tempi e modalità); Compilazione formulari; e Compilazione Registri di Carico/Scarico, le sanzioni possono essere veramente devastanti.

Ma se segui i miei consigli, puoi affrontare l’argomento un po’ più tranquillo.

 

Ovviamente la tranquillità assoluta la puoi avere solamente acquistando il nostro pacchetto “Rifiuti Sicuri”.

Come hanno fatto i nostri clienti.

Di seguito puoi leggere 3 loro testimonianze:

Azienda:      Trafileria Brennero Srl   Mantova

Nome e Cognome:     Ing. Maurizio Beccari

Mansione:                   Amministratore Delegato

Attività:                        Trafilatura a freddo acciai

Mantova  li 09/05/14

Utilizziamo Ecoindustria Srl dal 2011, per i seguenti servizi:

– Assistenza e consulenza ambientale

– Gestione rifiuti speciali Liquidi e Solidi

– Gestione registri On-Line

– Rapporti con gli Enti preposti

Il motivo per cui ci serviamo ed abbiamo intenzione di continuare a servirci anche in futuro di Ecoindustria Srl, è che è una società seria, organizzata e soprattutto un partner con cui affrontare la moltitudine di problemi che possono sorgere nella gestione dei rifiuti industriali.

La gestione del Sistri è stata un ottimo banco di prova per testare la professionalità di tutta la struttura, la gestione on-line dello smaltimento dei rifiuti, il carico scarico dei registri, l’aggiornamento continuo alla vigente normativa sono punti di forza della società.

Siamo soddisfatti della collaborazione instaurata con la Società Ecoindustria.

  

 

Azienda:      Guidoparma Srl   San Michele Tiorre (PR)

Nome e Cognome:     Alessandro Ghirardi

Mansione:                   Ufficio Amministrazione

Attività:                        Progettazione e costruzione di impianti, attrezzature e macchine per

                                   salumifici e stabilimenti industriali.

San Michele Tiorre (PR) li 22/04/13

Ci serviamo di Ecoindustria Srl dal 2005, per i seguenti servizi:

– Assistenza e consulenza ambientale

– Gestione rifiuti speciali Liquidi e Solidi

– Gestione registri On-Line

– Rapporti con gli Enti preposti

Il motivo per cui ci serviamo di Ecoindustria Srl, è che sin dai primi contatti abbiamo capito che è una ditta seria, organizzata e soprattutto non ti lascia solo a dover affrontare la miriade di problemi che possono sorgere, tenendo presente che la maggior parte dei nostri clienti, essendo industrie alimentari, hanno bisogno di sapere come ci comportiamo e cosa facciamo per le questioni rifiuti e ambiente.

Nel caso del Sistri e con tutta la confusione attorno alla questione della tracciabilità on-line dello smaltimento dei rifiuti, abbiamo toccato con mano con quanta semplicità, correttezza ed aiuto,  Fabio Tamassia ci abbia supportato in questi anni., ma questo lo si può dire anche dei suoi collaboratori interni ed esterni.

 

 

Azienda:           BU.GE.GO. Srl –  Corcagnano (PR)

Nome e Cognome:         Daniele Buzzoni

Mansione:                         Amministratore

Attività:                              Trattamento e finiture speciali  – Costruzione macchine industriali

Corcagnano (PR) li 15/05/13

Siamo clienti di Ecoindustria dal 2003.

Abbiamo affidato loro la gestione di tutto ciò che riguarda lo smaltimento dei rifiuti speciali solidi e liquidi da noi prodotti nelle fasi di lavorazione.

La ns. ditta esegue micropallinatura  e verniciatura a polveri e a liquido c/terzi.

Oltre che a fornirci consulenza e assistenza ambientale con competenza e serietà, ci seguono nella gestione dei registri on-line e nel disbrigo delle pratiche con gli Enti preposti.

Fabio Tamassia è il ns. referente all’interno dell’azienda. Sempre gentile e disponibile, come del resto tutti gli altri suoi collaboratori, ad aiutarci a risolvere con competenza e precisione tutti quei problemi che si possono presentare nello svolgimento del nostro ciclo produttivo relativi alla protezione e tutela dell’ambiente.

Possiamo dire pertanto di avere instaurato in tutti questi anni un ottimo rapporto con Ecoindustria che è ns. intenzione proseguire nel tempo.

 

Queste sono solo tre testimonianze di alcuni nostri clienti che hanno acquistato il Pacchetto “Rifiuti Sicuri”.

La nostra azienda è unica nel suo genere.

Operiamo nella gestione rifiuti dal 1994. Ed in più di 10 anni abbiamo testato e messo a punto un metodo  di Gestione Rifiuti, sicuro e  garantito.

Puoi vederlo qui: https://www.eco-industria.com/pacchetto-c-rifiutisicuri/

 

Chi può darti indicazioni rispetto alla validità del nostro sistema?:

Vai a vedere le testimonianze di alcuni nostri clienti. 

Le potrai vedere a questo link:  

https://www.eco-industria.com/testimonianze/

 

Per il resto , continua a stare collegato con noi ,  ti terremo informato per tutte le novità (che saranno parecchie) che ruoteranno intorno a Rifiuti e Sistri , per i prossimi mesi e anni.

Visita il nostro Blog  www.eco-industria.com

 

Tieni presente che anche tu puoi contribuire a cambiare in meglio ciò che ci circonda.

Aiutaci a diffondere la corretta gestione dei rifiuti, non solo nel rispetto della normativa ma soprattutto nel rispetto del nostro ambiente.

E ricordati che puoi  lasciare un tuo commento qui sotto, se credi.

Un saluto cordiale.

P.Fabio Tamassia

 

ECOINDUSTRIA Srl

Sede: Via E. Curiel 19 – 46027 San Benedetto Po (MN)

Tel: 0376-620527  –  Fax: 0376-621091

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