-TEMPI DI DEPOSITO TEMPORANEO. Facciamo il punto dopo il D. Lgs. 116/20 (perchè le sanzioni sono così spropositate?)

Tempi di Deposito Temporaneo in Azienda, facciamo il punto dopo il Decreto “Cura Italia” , il Decreto “Rilancio” , le ordinanze regionali ed il D.Lgs 116-20.

Perchè è prevista anche la reclusione fino a 2 anni?

Nell’ultimo anno abbiamo avuto diverse segnalazioni di giacenze rifiuti in prossimità  di scadenza deposito temporaneo (in alcuni casi anche già scaduti) .

L’accavallarsi di diversi decreti, ordinanze, e recepimenti di alcune direttive della comunità europea, ha portato ad un po’ di confusione.

Per affrontare le problematiche del deposito temporaneo con maggior serenità ,  voglio aiutare le aziende ad avere le idee piu chiare possibili. Anche perchè questa infrazione spesso trascurata è un reato che puo compromettere seriamente la fedina penale dell’amministratore.  

Non preoccuparti, sarò breve e, se vuoi risparmiare tempo e vedere il riassunto delle regole relative ai tempi da rispettare, vai subito al paragrafo 2.  

Se invece vuoi sapere il perchè le pene sono così esagerate leggi il paragrafo 3.

Cominciamo .

La confusione è iniziata con il Decreto “Cura Italia” del 17-03-2020 che ha modificato la norma precedente allungando i tempi di deposito consentito. E’ stata una modifica  di durata molto limitata.

Infatti per un momento, c’è stato l’articolo 113-bis appunto del DL “Cura Italia”, che consentiva alcune deroghe in merito al deposito temporaneo delle aziende.  Allungando a 18 mesi il tempo massimo di deposito.

E’ stato proprio un momento , un attimo di circa 4 mesi , perché subito dopo, il 19 Luglio 2020 per la precisione,  è entrato in vigore la Legge  n° 77 del 17-07-2020 di conversione del D.L. n° 34/20 “Decreto Rilancio” , che tra le varie disposizioni ci carattere ambientale , è intervenuto  con l’art. 228-bis ad abrogare l’art. 113-Bis accennato all’inizio.

1. L’INTERVENTO CONFUSIONARIO DELLE REGIONI:

Per il primo periodo di emergenza , tuttavia, molte regioni hanno emesso delle ordinanze in deroga agli adempimenti previsti.

Le Regioni, nei periodi di emergenza in virtù dell’Art. 191 del T.U ambientale, possono infatti emanare delle ordinanze che agevolino la gestione ambientale in deroga alle prescrizioni del D.Lgs. 152/2006.

Alcune di queste deroghe hanno riguardato proprio i tempi di deposito temporaneo che sono passati per un periodo limitato,  da 12 mesi a 18 mesi.

E’ il caso tra le altre, anche di Lombardia ed Emilia Romagna.

E’ bene tuttavia tenere sempre presente che questa agevolazione ora non vale piu .

2. LA SITUAZIONE ATTUALE

In poche parole ,  i tempi e quantità di deposito temporaneo dal 19 Luglio 2020 tornano ad essere come definito dalla norma di base,  Art. 183 del D.Lgs 152/06 che con il  Decreto di modifica 116/20 vengono ora richiamate nel Nuovo Art. 185 bis che riassumo di seguito (sono sempre le solite):

Il produttore può scegliere tra la Modalità Temporale o Quantitativa:

Modalità Temporale:

I rifiuti possono essere detenuti per max 3 mesi

Modalità quantitativa:

I rifiuti possono essere detenuti per tot. Max 30 mc, di cui max 10 mc di rifiuti pericolosi

Regola Standard per chi rispetta la soglia dei 30 mc di rifiuti totali e 10 mc di rifiuti pericolosi:

Resta comunque il divieto assoluto, di superare i 12 mesi di deposito di ogni rifiuto in azienda, anche per chi rispetta la soglia quantitativa dei 30 mc di rifiuti totali e di 10 mc di rifiuti pericolosi.

3. SANZIONI

(PERCHE’ SONO COSI’ ELEVATE E COMPRENDONO SEMPRE LA DENUNCIA PENALE?):

Considera che il mancato rispetto di queste Norme espone l’azienda ad un rischio di enormi sanzioni .  Il motivo è legato al fatto che tali norme rappresentano regole generali equivalenti per tutte le aziende piccole e grandi. 

Concettualmente il legislatore determina che tutte le aziende sono autorizzate automaticamente a detenere i rifiuti da esse prodotti, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti del T.U. Ambiente e, (per quanto riguarda le modalità) di altre Normative parallele,. (D.M 27-07-84 e l’ADR).

Per quanto riguarda i tempi, se l’azienda pensa di non riuscire a rispettarli  deve richiedere un’autorizzazione specifica  alla provincia di competenza. 

Per questo motivo, non rispettando queste norme e non avendo richiesto un’autorizzazione specifica che consenta di sforare tali tempi,  l’azienda commette il reato di :

ATTIVITA’ DI GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA (Art. 256)

Art. 256

Comma 1 : Chiunque  effettua  una  attivita’  di raccolta,   trasporto,   recupero,    smaltimento,    commercio    ed intermediazione   di   rifiuti   in   mancanza    della    prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli  208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e’ punito:

    a) con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta  di  rifiuti non pericolosi;

    b) con la pena  dell’arresto  da  sei  mesi  a  due  anni  e  con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

  Comma 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari  di  imprese ed ai responsabili di enti  che  abbandonano  o  depositano  in  modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque  superficiali o sotterranee in violazione del  divieto  di  cui  all’articolo  192, commi 1 e 2.

Ecco perché è importantissimo avere il controllo dei tempi di gestione del proprio deposito temporaneo.  Di tutti i rifiuti. Anche e soprattutto di quelli prodotti in minor quantità, frequentemente  sottovalutati e per questo, spesso, causa di sanzioni molto salate.

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Un cordiale saluto e sempre …

Buoni rifiuti.

P.Fabio Tamassia

ECOINDUSTRIA Srl

Sede: Via E. Curiel 19  – 46027 San Benedetto Po (MN)

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