-30/04/16: MUD E TASSA SISTRI – Perchè tutto tace?

esercito terracottaAnche quest’anno: MUD e Tassa Sistri entro il 30 Aprile 2016.  

Apparentemente  sembra tutto fermo come l’Esercito di terracotta di Xi’an.

In verità a piccoli passi qualcosa sta cambiando.

E Noi di Assiea insieme all’Onorevole Piergiorgio Carrescia siamo in prima in linea!!

Se vuoi conoscere cosa bolle in pentola e giocare d’anticipo leggi di seguito.

 

MUD E TASSA ISCRIZIONE SISTRI

Anche se tutto sembra navigare senza forti turbolenze, in realtà tra le righe dei vari decreti ci sono state delle variazioni interessanti da tenere ben presente.

L’unica nota statica (nel senso che fa capire che non c’è alcun cambio di passo) , che è la prima che balza all’occhio, (seguimi bene) la si rileva nello stesso DPCM DEL 21-12-2015 che per l’anno 2016, conferma il Modello di Dichiarazione Ambientale previsto dal DPCM del 17-12-2014 per il 2015.

E fin qui tutto normale.

La cosa interessante è che il DPCM DEL 28-12-2015 continua a ribadire come tutti i DPCM precedenti che tale modello (MUD) dovrà essere adottato anche per tutti gli anni a venire “…fino alla piena entrata in operatività del Sistri”. Non dice cioè che il MUD del 2017 sarà l’ultimo, (come dovrebbe essere, se dal 1° Gennaio 2017 entrasse veramente in vigore il Sistri).

Nel contempo la Legge  21 del 15-02-2016 , introduce la novità di:

-Riduzione del 50% delle sanzioni per :

1) Mancata iscrizione al Sistri    (Sanzione massima: prima: 93.000,00 €;  adesso 46.500,00 €)

2) Mancato pagamento dei diritti di iscrizione.  (Sanzione massima: prima: 93.000,00 €;  adesso 46.500,00 €)

Quindi alla fine se un soggetto obbligato, non si iscrive e, di conseguenza, non paga nemmeno l’iscrizione, rischia comunque , in caso dell’ applicazione della massima sanzione per entrambe le infrazioni, di tirare fuori ugualmente 93 K€. Che non sono noccioline!

Quindi occhi aperti sul numero dei dipendenti (ti ricordo che se produci rifiuti pericolosi il limite per l’esonero dall’iscrizione al Sistri è 10 dipendenti). Vedi sotto come calcolarli.

 

Camera dei deputati approva ODG n°93 dell’Onorevole Carrescia: (riduzione tasse iscrizione)

Inoltre, ti do una notizia in anteprima.

Il 10 Febbraio 2016 è stato approvato alla Camera l’ordine del giorno n°93 http://parlamento17.openpolis.it/atto/documento/id/191412 , presentato dall’onorevole Piergiorgio Carrescia membro della Commissione Ambiente alla Camera e Socio Onorario di Assiea (La nostra Associazione Italiana Esperti Ambientali), che  impegna il governo ad emanare entro il 30/04/2016 (L’ODG dice entro 15 gg , ma si sa come vanno queste cose in Italia) un Decreto che riduca gli oneri di iscrizione annuale al Sistri.

Quindi ti consiglio di aspettare fino a fine Aprile prima di pagare i diritti Sistri, perché sicuramente ci sarà una riduzione della tariffa.

Sistri

E dai Bunker della Consip , da dove dovrebbe nascere il “Nuovo Sistri” (tirato a lucido), tutto tace. Nessuno sa niente.

Conclusione: Vuoi vedere che ci toccherà assistere alla proroga del doppio binario anche per il 2017!! E oltre!!

In  realtà, entro fine anno ci aspettiamo qualche colpo di scena. Qualcosa succederà.  Stai con me e sarai il primo saperlo!

 

Ma torniamo al MUD.

Ricordiamo che il MUD prevede 6 Sezioni:

-Comunicazione Rifiuti Speciali

-Comunicazione Veicolo Fuori Uso

-Comunicazione Imballaggi

-Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

-Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in Convenzione

-Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

 

In questo articolo tratto come al solito ciò che compete solamente ai produttori iniziali di rifiuti speciali.

 

Istruzioni Aggiuntive Ispra per compilazione MUD

Anche se il modello è rimasto lo stesso,  l’Ispra ha introdotto diverse Istruzioni Aggiuntive (dovute sia a diverse richieste di chiarimento, che fino all’anno scorso non erano chiare al 100%, sia alla nuova codifica entrata in vigore dal 1° Giugno 2015, sia a nuovi dati da inserire nel mud 2016)  da tenere presente.

Se vuoi vederle tutte le trovi qui  http://www.isprambiente.gov.it/it/moduli-e-software/mud-2016 :

Di seguito riporto le 3 che ritengo più importanti per te in qualità di produttore, ma se vuoi fare il mud in autonomia (cosa che ti sconsiglio vivamente viste le Sanzioni altissime, fino a 15500,00 Euro per Mud incompleto od inesatto, vedi sotto il capitolo Sanzioni),  devi comunque conoscerle tutte:

1)Rifiuti che in seguito all’entrata in vigore della Dec. 2014/955/UE e del Regolam. 1357/2014 hanno cambiato codice nel corso dell’anno 2015.

In questo caso dovranno essere indicati sul Mud, gli stessi dati indicati sul Registro e nei formulari.

Esempio:

Per Vecchio codice prima del 01-06-2015 (es: 120115)

Scheda Rif 120115: con Quantità prodotta  es Kg: 100  e Quantità conferita e in giacenza  Kg: 0

Per Nuovo codice dopo il 01-06-2015 (es: 120114)

Scheda Rif 120114: con Quantità prodotta  Kg: 0 ;  e Quantità conferita Kg: 100

 

2)I rifiuti inerti Gruppo 17

I rifiuti non pericolosi gestiti con il codice cer del gruppo 17 , cioè provenienti dall’attività di Costruzione e Demolizione, sono esonerati da Registri e Mud solamente se il produttore svolge tale attività come principale. In poche parole l’esonero  vale solamente per le imprese edili.

 

3)Numero dipendenti

Altra precisazione dell’Ispra riguarda il Numero dei dipendenti da considerare:

Come Dipendenti , devono essere considerati tutti i dipendenti dell’impresa. Cioè se l’impresa ha più unità locali , devono essere conteggiati tutti i dipendenti di tutte le unità locali .

Per dipendenti si intendono tutte le persone a libro paga per anno o frazione di anno. (Esclusi quindi i non dipendenti anche se collaboratori familiari o soci e stagisti)

 

Come Addetti , invece si intende il personale che ha operato a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale nella singola U.Locale.

 

Soggetti Obbligati

Se vuoi vedere completamente tutte le categorie obbligate a presentare il Mud puoi andare a questo link http://mud.ecocerved.it/

Semplificando, per i produttori:

Tra i produttori iniziali:  I Soggetti obbligati di base rimangono :

-Imprese ed Enti produttori iniziali di Rifiuti Pericolosi

-Imprese ed Enti con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di

rifiuti non pericolosi, da lavorazioni industriali e artigianali.

 

Poi ci sono tutte le altre categorie tra cui  gli impianti di trattamento e smaltimento che possono essere anche nuovi produttori.

Abbiamo avuto più di una richiesta di chiarimento in merito al significato di Nuovi Produttori.

In Realtà la norma ha fatto un po’ di confusione in quanto,  si parla di Nuovi Produttori quando dal trattamento di alcuni rifiuti identificati con specifici codici cer,  se ne producono altri con codici cer diversi.

Quindi è una definizione che riguarda solamente gli impianti autorizzarti al trattamento rifiuti. Non riguarda i produttori iniziali di rifiuti.

 

Esonerati

Tra gli esonerati a presentare il Mud,  oltre ai soliti:

1)Soggetti non inquadrati in Enti o Impresa

2)Soggetti che conferiscono i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta

Ne sono stati aggiunti altri.

Infatti quest’anno Il Collegato Ambientale (Legge 221 del 28-12-2015, all’art. 69) ha chiarito e inserito nuovi soggetti esonerati:

Tra gli esonerati totali (anche se producono rifiuti pericolosi)  da Registri e Mud abbiamo:

3)Imprese Agricole (che rispondono al requisito di cui all’art 2135 del c.c.)

4)Estetiste (Ateco 960201) , Parrucchieri (Ateco 960202), Tatuatori (Ateco 960902)

Tutti questi soggetti devono però conservare in ordine cronologico tutti i formulari utilizzati per il trasporto e smaltimento dei loro rifiuti.

 

Sanzioni Mud

Le sanzioni per mancata o incompleta o inesatta comunicazione sono stabilite dall’art. 258 con sanzione pecuniaria da 2.600,00 Euro a 15.500,00 Euro.

Si puo pagare sanzione in misura ridotta in caso di ravvedimento entro il 30-06-2016.

Sanzioni Sistri

Ricordo che per mnancato o errato utilizzo del Sistri non c’è sanzione.

Ci sono Sanzioni molto alte invece per:

1) Mancata iscrizione al Sistri:

(Sanzione da 15.500 a 93.000 €;  ridotte al 50 % dalla L. 21/16 )

2) Mancato pagamento dei diritti di iscrizione.

(Sanzione da 15.500 a 93.000 €;  ridotte al 50 % dalla L. 21/16 )

giudice

Magistratura, Forestale, Polizia Stradale sempre più formati

L’aumentare della attenzione generale (dei media e opinione pubblica) verso la tutela dell’ambiente sta determinando un crescendo di  interventi volti al controllo ed alla prevenzione dei reati ambientali, sempre ahimè troppo diffusi.

Sono sempre più frequenti i corsi di formazione specifica per la valutazione giuridica dei reati ambientali , a cui partecipano alcuni rappresentanti di Magistratura , del Corpo Forestale e di altri organismi dedicati al controllo sul territorio come Polizia Stradale ecc.

Lo so per certo perché a tenere alcuni corsi di formazione è anche il N° 1 dei Giuristi Consulenti Ambientali in Italia , nonché presidente della nostra associazione di Consulenti Ambientali  ASSIEA.  Stefano Maglia.

Quindi, se colleghiamo un po tutti questi punti:

1)Maggior attenzione e interesse dei media e dell’opinione pubblica verso l’ambiente, 2)intensificazione della formazione verso la massima competenza e 3)aggiornamento costante degli organi giuridici e di controllo in campo ambientale,   guardando al futuro, ci si deve aspettare senza dubbio alcuno, un aumento dei controlli sul campo.

Controlli non solo verso gli impianti di smaltimento finale e intermedio, che sono già abbastanza controllati e monitorati (almeno gli impianti con cui operiamo noi), non solo verso le grandi industrie, che sono già controllate costantemente con visite importanti, dovute al mantenimento delle loro autorizzazioni (In base alla loro attività, rientrando in AIA, devono sottostare ad un calendario di controlli periodici) ,

ma controlli soprattutto verso i cosidetti produttori iniziali minori, cioè, artigiani e piccole e medie industrie, cioè la parte più numerosa delle aziende che compongono il tessuto economico del nostro paese.

A parziale conferma di quanto detto sopra, recentemente, alcuni miei clienti, un’Associazione di zona, ed anche altri miei colleghi consulenti,  mi segnalano che in una  provincia Emiliana si stanno intensificando diversi controlli  di carattere ambientale da parte della Polstrada.

Con questo non voglio dire che nelle altre province non si svolgano controlli.  Ma un conto sono controlli di routine, un conto invece quando cominciano ad arrivarti varie segnalazioni in merito.

 

Ora, ti chiedo di non fraintendere il senso dei miei articoli.  Io non voglio e non posso nemmeno giudicare la tua situazione in tema di gestione rifiuti perchè non la conosco.

Non conosco, nei dettagli la tua situazione specifica.  Magari sei già ottimamente organizzato. E allora accetta i miei complimenti.

Ma se anche solo in parte non lo fossi ,  tieni sempre presente che tutto deve sempre combaciare alla perfezione. A partire dalla Scheda Descrittiva, Schede Sicurezza, Analisi di Classificazione.  A seguire il Confezionamento-Etichettatura corretti, per arrivare al tuo Deposito Temporaneo a norma e poi Formulari e Registri che devono tutti riportare gli stessi dati dell’analisi/scheda descrittiva. E tutto deve essere gestito entro tempi prestabiliti e diversi a seconda della categoria di azienda a cui appartieni.

Ognuno di questi passaggi deve essere tracciato e legato all’altro, riportando ognuno gli stessi dati dell’altro. E i dati sono parecchi e complessi.

Considera sempre l’estrema importanza e delicatezza delle 3 fasi che precedono l’allontanamento dei tuoi rifiuti dalla tua azienda.

Cioe:

1^ Fase: Classificazione

2^ Fase: Gestione deposito Temporaneo

3^ Fase: Gestione Registri di carico Scarico

Considera che il 90 % delle sanzioni vengono rilasciate per una scorretta gestione di queste 3 fasi.

Non voglio dire che la 4^ fase: Smaltimento Rifiuti, sia meno importante.

Semplicemente le sanzioni per affidamenti a Trasportatori non autorizzati sono meno frequenti delle sanzioni per Mancato Rispetto dei tempi di registrazione dei Movimenti di rifiuti sul Registro di Carico/Scarico, oppure del superamento dei limiti di tempi e quantità di rifiuti in Deposito temporaneo, oppure di errata attribuzione del Codice cer o delle caratteristiche di pericolo.  Tutti i tipi di sanzioni per macroarea le puoi vedere qui: Rifiuti Sicuri

 

Tutte queste problematiche si possono risolvere solamente applicando un metodo collaudato di Gestione Rifiuti.

Tra i miei clienti che hanno subito il controllo, nessuno ha avuto contestazioni.

Anzi questo è ciò che succede :

Emanuela Responsabile amministrativo di un’azienda di 15 dipendenti,  cliente di “Rifiuti Sicuri Top” che utilizza il nostro metodo da diversi anni, mi chiama e mi dice: “E’ arrivata l’Arpa per un Ispezione sui rifiuti, cosa devo fare?”.  Ed io le dico: “Fai quello che ti dicono loro, dagli tutti i documenti che ti chiedono, nessun problema”.  “Fagli pure vedere il nostro faldone Rifiuti Sicuri”.

Il giorno dopo generalmente richiamo io per sapere come è andata, ed allora, ho la massima soddisfazione sentendo il mio cliente dire: “Chi? Ah !  L’Arpa?  Ieri?,  Si, si.. tutto a posto,  hanno controllato tutto poi  ci hanno fatto i complimenti e dopo 4 ore sono andati via”.   … E’ una soddisfazione che non ha prezzo.

Ricevono i complimenti !!

Se vuoi puoi leggere le loro testimonianze.

Quindi se anche tu come i miei clienti cerchi:

Meno Pensieri, Zero Rischi e un Nuovo modo di Gestire i tuoi Rifiuti

(che ti possa garantire la massima tranquillità, sicurezza e la soddisfazione di avere sempre il continuo controllo della situazione in qualunque parte del mondo tu sia) vai qui: Rifiuti Sicuri

 

Mi raccomando ricordati di lasciare un tuo commento alla fine dell’articolo.

Mi farebbe anche piacere un tuo suggerimento su qualche argomento che vorresti venisse approfondito.

Buoni rifiuti

 

P.Fabio Tamassia

ECOINDUSTRIA Srl

Sede: Via E. Curiel 19  – 46027 San Benedetto Po (MN)

www.eco-industria.it   –   www.eco-industria.com

Riproduzione riservata  –  Copyright  Ecoindustria

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *