-CLASSIFICAZIONE/CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI (1^ PARTE) Novità Normative, Rischi e Sanzioni.

Uomo in tuta con simboli pericoloLo sapevi che dal 18 Febbraio e dal 1° Giugno ci sono stati e ci saranno grandi cambiamenti per la classificazione rifiuti?                                                   Conosci i rischi di un errata o assente classificazione /caratterizzazione dei tuoi rifiuti?

Se vuoi Evitare sorprese molto spiacevoli leggi di seguito!

Tieni sempre presente che l’unico responsabile della caratterizzazione sei sempre tu!!

Oggi finalmente , voglio parlarti dell’ aspetto più importante, che riguarda la Gestione dei tuoi rifiuti.

Voglio parlarti di una fase  che per quanto riguarda la Gestione dei rifiuti, è la più importante in assoluto.

La classificazione/caratterizzazione dei rifiuti.

E’ la 1^ fase.  Da li parte tutta la filiera della Gestione rifiuti.

Nell’articolo di Novembre :  Come avere miglior offerta e maggiori vantaggi  , Te ne ho accennato brevemente dicendo che avrei approfondito in uno degli articoli successivi.

Bene, adesso è arrivato il momento.

Ci ho messo un po’ di tempo perché, come tu sai bene, lo scopo di questi miei articoli è quello di rendere l’argomento rifiuti, facilmente accessibile ai Produttori iniziali di rifiuti e non complicato da capire e tantomeno noioso e  volevo fare in modo che la procedura che sarei andato a descrivere, fosse semplice e chiara anche ai non addetti ai lavori,  come appunto spesso sono i produttori. (Non dimentico mai infatti  che il 94% delle aziende italiane ha meno di 10 dipendenti, e quindi difficilmente hanno una persona perfettamente formata all’interno per la gestione dei rifiuti).

Poi in Dicembre sono uscite delle importanti novità normative. L’articolo si è un po’ allungato.

E allora ho deciso di dividere l’articolo in 4 parti.

1^ PARTE: Novità Normative , Rischi e Sanzioni.

In questa Prima Parte, ti vado ad evidenziare brevemente  gli aspetti che hanno subito  un’importante cambiamento a partire dal 18 Febbraio e gli altri cambiamenti che avverranno dal 1° Giugno, di cui dovrai essere a perfetta conoscenza, perchè avranno la massima rilevanza per una  gestione dei rifiuti a norma di legge.

Ti andrò anche a specificare i rischi che comporta una errata classificazione.  Ed alla fine vedremo le tremende sanzioni applicate.

 

2^PARTE: Come puoi valutare se hai classificato correttamente i tuoi rifiuti.

Nella seconda parte  ti indicherò  quelle 2 cose che devi assolutamente valutare per avere un minimo di tranquillità.

 

3^PARTE: Il processo di Classificazione/Caratterizzazione

Nella Terza Parte andrò invece a descrivere, il processo vero e proprio di classificazione/caratterizzazione ,  come dovrebbe essere condotto, passo dopo passo.

 

4^PARTE: La periodicità dell’Analisi di Classificazione/Caratterizzazione

Nella 4^ e ultima parte di parlerò di un aspetto molto controverso e poco chiaro. La periodicità dell’analisi di classificazione/caratterizzazione.

 

Allora iniziamo con la prima parte

 

1-   PRIMA PARTE:  Novità Normative in vigore dal 18-02-15 e dal 01-06-15.  E Rischi e Sanzioni per un’errata classificazione

1.1.      Quali sono gli importanti cambiamenti normativi che devi assolutamente conoscere (Al più presto) ?

Allora ti indico di seguito le cose principali di cui devi essere assolutamente a conoscenza  :

Nel 2015 ci sono 2 date importanti che devi considerare:

 -18 Febbraio 2015:

Da questa data si attuano le disposizioni della Legge 116/2014, che va ufficialmente a modificare l’All. D della parte IV del D.Lgs 152/2006.

L’allegato D è il riferimento per l’elenco dei codici cer e per le modalità di classificazione e appunto attribuzione del codice corretto.

In Sostanza sono 3 i punti chiave:

-Viene confermata come prima cosa, la totale responsabilità  della classificazione /caratterizzazione dei rifiuti, a carico esclusivo del Produttore.  (Era già prevista anche prima, ma non era dichiarato così esplicitamente).

-Secondariamente, viene chiarito in modo univoco il processo da utilizzare per l’attribuzione del codice cer.

-Per finire viene messa in evidenza l’obbligatorietà della classificazione del rifiuto prima di essere allontanato dal luogo di produzione.

(Disposizioni previste dall’art.13 c.5 della Legge 116/2014 che va a integrare l’ Allegato D della parte IV del D.Lgs 152/2006)

 

-1° Giugno 2015:

Da questa data si applicherà il nuovo Regolamento UE N° 1357/2014 del 18-12-14 e la  Decisione 955 del 18-12-2014.  Entrambi apportano ulteriori  modifiche , sempre l’All. D ed anche all’All. I della parte IV del D.Lgs 152/2006.

L’allegato I è il riferimento per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo.

In particolare i cambiamenti rilevanti sono 2.

1° cambiamento)

Dal 1° Giugno vi  sarà l’Entrata in vigore delle nuove caratteristiche di pericolo, la cui determinazione si baserà su principi completamente diversi dai precedenti.

Anche la sigla verrà modificata. Si indicheranno con HP (al posto di H).  ( Se vuoi vederle vai a questo link:  Regolamento UE 1357/14 .

Verranno identificate con altrettanti nuovi pittogrammi.

I principi di riferimento saranno gli stessi del Regolamento Europeo 1272/2008 sulla Classificazione Etichettatura e Imballaggio delle sostanze e delle miscele . (cosidetto CLP).

2° cambiamento)

Il secondo cambiamento riguarda l’introduzione di nuovi codici cer e la variazione di alcuni codici cer.

I nuovi codici inseriti Non sono molti ma ci sono.

010310* Fanghi rossi derivati dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 010307*

070217 Rifiuti contenenti silicio, diversi da quelli di cui alla voce 070216*

160307 Mercurio metallico

190308 Mercurio parzialmente stabilizzato

Inoltre è cambiata anche la descrizione di altri Cer già presenti nell’elenco attualmente in vigore.

I cambiamenti effettuati vanno dalla semplice aggiunta di una virgola alla modifica o inserimento di sostantivi , che in alcuni casi cambiano completamente il significato del codice. Ad esempio Il gruppo 12 è tra i gruppi che hanno subito il rimaneggiamento più consistente.

Entrando ancora più nello specifico, ai rifiuti a cui è stato attribuito  il cer 120117, dal 1° giugno,  se non provengono esplicitamente da un processo di sabbiatura, devono essere ricodificati.

E’ quindi necessario rivalutare tutti i codici dei propri rifiuti, facendo estrema attenzione anche alle piccole variazioni che ha fatto il legislatore.

 

Il grosso problema è che  non è previsto nessun periodo transitorio. Cioè fino alle ore 23,59 del 31-05 valgono le vecchie caratteristiche di pericolo H. Dalle ore 00:00 del 01-06 entrano in vigore le nuove caratteristiche HP.

Quindi dal 1° Giugno chi non ha classificato correttamente i propri rifiuti in base alle nuove normative che entreranno in vigore dal 1° Giugno potrà incorrere  in pesanti sanzioni.

Noi ci stiamo già attivando con i nostri laboratori di fiducia per poter emettere certificati di analisi basati già, anche sulle nuove disposizioni.

 

1.2. Perché è importante la classificazione/caratterizzazione dei tuoi rifiuti?

Al contrario di quello che si possa pensare,  è proprio la fase di identificazione del rifiuto (classificazione e caratterizzazione),  che deve essere valutata con estrema attenzione, perché è da quella fase che poi prende corpo tutta la filiera della gestione dei tuoi rifiuti.

Confezionamento, Etichettatura, Stoccaggio, registrazione sul Registro C/S, Documenti per Trasporto, e soprattutto Smaltimento in sito idoneo.

Un errore commesso nella fase di classificazione e caratterizzazione rifiuto verrebbe trascinato in tutte le altre operazioni e verrebbe sicuramente rilevato nella fase di controllo , che l’Ente di controllo potrebbe effettuare o presso la tua azienda oppure, (avvenimento molto frequente), durante un controllo di routine presso il tuo smaltitore poco attento e poi a cascata risalire a te.

Magari finora non hai mai avuto problemi. Nessuno ha mai controllato.  Magari ti andrà bene anche in futuro. Te lo auguro.  Ma se dovesse succedere ?  Basta una volta. Basta che venga rilevato l’errore una volta.

E una volta rilevato l’errore si innescherebbero tutte quelle azioni giudiziarie (verbale, sanzioni amministrative e penali, consulenze supplementari, eventuali ricorsi da valutare con il legale), ed altri effetti  collaterali inevitabili (stress, danno all’immagine della tua azienda) che comporterebbero lo spreco di ulteriore denaro e soprattutto, come sappiamo bene tutti, ma molto spesso ce ne dimentichiamo, lo spreco del bene più prezioso al mondo, che è il “tempo”.   Il tempo che non torna più indietro, e che dovresti dedicare solamente all’ottimizzazione dei processi fondamentali per la competitività  della tua azienda. E che invece sei costretto ad utilizzare per risolvere questi problemi, che con l’assistenza giusta potevi tranquillamente prevenire.

1.3. Quali sanzioni sono previste per mancata o errata classificazione/caratterizzazione dei tuoi rifiuti?

La sanzione per questo tipo di reato , non ha limiti. Nel senso che può arrivare a cifre gigantesche.

Il cambiamento consistente sulle sanzioni parte dal 2011.

Il 16 Agosto 2011 è entrato in vigore Il D.Lgs 121/2011  che aggiungendo l’articolo 25 undicies al D.Lgs 231/2001 , ha messo sotto il regime sanzionatorio del D.Lgs 231 anche i reati ambientali e quindi anche i reati sulla Gestione dei rifiuti.

In poche parole, Il D.Lgs 231/2001 considera che alcuni reati (dal 2011 appunto anche quelli ambientali), siano riconducibili ad un difetto organizzativo dell’Impresa.

E quindi prevede la sanzione anche verso i Soci dell’Azienda, e non più solamente alla persona fisica/amministratore  che materialmente ha commesso l’illecito.

Il motivo è facile da intuire. E cioè che se il reato ha portato ad un arricchimento o ad una minor spesa della società, il giudice viene messo in condizioni di  potere aggredire il patrimonio dei soci.

Quindi se consideriamo il reato di:

Fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o uso di un certificato falso (o inesistente),

-L’art. 258 c.4  del D.Lgs 152/2006  lo punisce con:

Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni.

-E il D.Lgs 231 con

Sanzione pecuniaria  che va da 150 a 250 quote.  (Il valore di una quota è a discrezione del giudice e può andare da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00).  Quindi la sanzione minima è di € 38.700,00 (la massima non la calcolo nemmeno perché comunque è sufficiente per determinare il fallimento di buona parte delle aziende).

Se ti sono venuti i capelli dritti, calmati un attimo perché c’è un altro problema.  Ancora più grave.

Ti sei calmato?

O.K.

Come ti dicevo. L’altro problema deriva dal fatto , che se hai sbagliato la classificazione/caratterizzazione del rifiuto, potresti avere affidato il tuo rifiuto a Trasportatori e/o Smaltitori non autorizzati .  Quindi…

Si potrebbe configurare anche il reato di:

Gestione illecita di rifiuti

-L’art 259, c.1 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con:

Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni . E sanz. amministrativa fino a 26.000 €

-E il D.Lgs 231 con Sanzione pecuniaria  che va da 150 a 250 quote.

(Adesso l’ho calcolato, ero curioso di vedere il massimo che potevano applicare…, e significa da € 38.700 a € 387.250,00).

Le potenziali sanzioni sarebbero queste. Sempre che non si sia incorso anche nel reato di inquinamento ambientale, per smaltimento in sito non appropriato, e in questo caso i costi non sono identificabili , ma potrebbero essere veramente incalcolabili.

Si , caro amico,  queste sono le cifre che girano.

Per questo è importante avere degli esperti che ti gestiscono i rifiuti.

Classificare e Caratterizzare correttamente i tuoi rifiuti significa non avere problemi.

Certamente non sono valutazioni che devi fare tu , ma presto avrai almeno gli strumenti per stabilire se i tuoi interlocutori in tema rifiuti sono competenti e ti consentono di dormire sonni tranquilli.

Perché come hai potuto notare nell’articolo di oggi relativo alla Classificazione/Caratterizzazione dei rifiuti, ma anche nei precedenti: relativi a Deposito Temporaneo (Tempi e modalità); Compilazione formulari; e Compilazione Registri di Carico/Scarico, le sanzioni possono essere veramente devastanti.

Ma se segui i miei consigli, puoi affrontare l’argomento un po’ più tranquillo.

Ovviamente la tranquillità assoluta la puoi avere solamente acquistando uno dei nostri pacchetti.

Queste sono solo tre testimonianze di alcuni nostri clienti che hanno acquistato il Pacchetto “Rifiuti Sicuri”.

La nostra azienda è unica nel suo genere.

Operiamo nella gestione rifiuti dal 1994. Ed in più di 10 anni abbiamo testato e messo a punto un metodo  di Gestione Rifiuti, sicuro e  garantito.

Puoi vederlo qui:   RIFIUTI SICURI  

 

Chi può darti indicazioni rispetto alla validità del nostro sistema?:

Vai a vedere le testimonianze di alcuni nostri clienti. 

Le potrai vedere a questo link:   TESTIMONIANZE

 

 

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Tieni sempre presente che anche tu puoi contribuire a cambiare in meglio ciò che ci circonda.

Aiutaci a diffondere la corretta gestione dei rifiuti, non solo nel rispetto della normativa ma soprattutto nel rispetto del nostro ambiente.

E ricordati che puoi  lasciare un tuo commento qui sotto, se credi.

Un saluto cordiale.

P.Fabio Tamassia

 

ECOINDUSTRIA Srl

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