– Quali sono i tempi entro cui eseguire le registrazioni dei movimenti dei rifiuti sul registro di carico/scarico?

 

Quali sono i tempi entro cui eseguire le registrazioni dei movimenti dei rifiuti sul registro di carico/scarico?

Nella precedente informativa avevo elencato le 12 principali prescrizioni che riguardano gli adempimenti ambientali relativi alla gestione dei rifiuti.

  1. i tempi entro cui eseguire le registrazioni dei movimenti di rifiuti (carico/scarico),
  2. i dati esatti da riportare nelle registrazioni e nel formulario,
  3. come gestire i formulari (1^ e 4^ copia),
  4. i termini per procedere agli smaltimenti dei rifiuti caricati sul registro,
  5. le massime quantità consentite come deposito temporaneo di rifiuti,
  6. l’obbligatorietà della classificazione dei rifiuti prodotti e, nel caso dei rifiuti pericolosi, la necessità di attribuire le corrette caratteristiche di pericolo,
  1. la periodicità di tale analisi,
  2. l’applicazione della normativa ADR che spesso si incrocia con la normativa rifiuti,
  3. le norme da seguire sempre quando si incarica un’azienda al ritiro dei rifiuti da avviare al recupero o smaltimento,

10.i rifiuti prodotti nei cantieri esterni all’Unità locale,

11.il corretto confezionamento  e le idonee condizioni di stoccaggio rifiuti,

12.la giusta etichettatura dei colli in base si alla normativa rifiuti sia all’ADR, ecc.

Come già detto tutte le operazioni soprindicate sono normate dal testo unico Ambientale D.Lgs 152/2006 parte IV, e s.m.i.. e dalla Normativa ADR che viene aggiornata a livello comunitario ed extracomunitario ogni 2 anni.

Oggi voglio parlarvi della 1^  prescrizione:

i tempi entro cui eseguire le registrazioni dei movimenti di rifiuti (carico/scarico).

L’art. 190 del D.Lgs. 152 cita chiaramente:

Le annotazioni devono essere effettuate almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo

E’ chiarissimo.

Quando si crea (produce) il rifiuto si hanno 10 giorni lavorativi di tempo per registrarne la quantità prodotta sul registro di carico/scarico.

Altrettanto dicasi per il movimento di smaltimento (scarico). Si hanno anche in questo caso sempre 10 giorni lavorativi di tempo per registrare tutti i dati del formulario ed il relativo peso verificato a destino.

Il rispetto di tale prescrizione è molto importante, anche perché l’infrazione relativa viene sanzionata con importi molto elevati :  da € 2.600,00 (€ 1.040,00 se trattasi di rifiuti non pericolosi e < 15 dipendenti)  a € 15.500,00. Inoltre per errori ripetuti più volte , le sanzioni si sommano. E si possono raggiungere cifre molto rilevanti.

E quindi pur essendo l’art. 190 molto chiaro è utile tuttavia fare 2 parole su come stabilire  qual è la data di partenza da considerare da cui scattano i 10 giorni.

Nel caso del movimento di scarico (smaltimento) si capisce subito qual è la data di partenza da cui iniziare a calcolare i 10 giorni lavorativi entro cui registrare il movimento. E’ chiaramente la data di partenza del rifiuto riportata sul formulario.

Ma per quanto riguarda i movimenti di carico, mi capita spesso di riscontrare da alcuni miei clienti una certa perplessità o comunque una non chiara linea di comportamento.

Le perplessità nascono da una domanda:  “Con che tempi fare le registrazioni di carico?”.  La risposta viene da sola se si ha ben chiaro il momento o i momenti della creazione del rifiuto.

Per stabilire quando produco il rifiuto devo conoscere l’esatta definizione di rifiuto:

Art. 183 Definizioni:

Rifiuto:

“Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.”

In base a questa definizione, si possono tenere 3 linee di comportamento:

1^ Modalità: 

Se si tratta di una produzione continua del rifiuto, cioè se esiste una produzione giornaliera o settimanale del rifiuto (es. fanghi filtropressati da depurazione acque) tutti i giorni o tutte le settimane devo provvedere alla registrazione. E comunque non oltre i 10 giorni lavorativi.

 

2^ Modalità:

Se si tratta di una produzione saltuaria non continuativa, perché ad esempio ho fatto una pulizia dello stabilimento, oppure , come spesso capita nei reparti di verniciatura di carrozzerie o falegnamerie, ho riscontrato l’inutilizzabilità di alcune vernici e quindi decido di non potermene più servire, perché appunto inutilizzabili, posso provvedere alla registrazione entro 10 giorni lavorativi a partire  dal giorno in cui ho fatto la pulizia oppure dal giorno in cui ho deciso di disfarmi del tal prodotto che quindi da quel giorno è diventato un rifiuto. Ovviamente è necessario applicare tali considerazioni con il necessario buonsenso. Nel senso che non è che se accumulo 3 bancali di lattine piene di vernice dura impolmonita , possa poi sostenere che non è un rifiuto perché non ho deciso di disfarmene.  Il discorso vale per quei casi in cui il produttore ha nel reparto produttivo delle confezioni aperte , in uso oppure momentaneamente chiuse per un successivo utilizzo. In questo caso tali prodotti diventano rifiuto quando il produttore ne verifica l’inutilizzabilità e le accantona nella zona di deposito temporaneo dei rifiuti.

 

3^ Modalità:

Vi sono poi alcune tipologie di rifiuti che diventano tali solamente nella fase di asportazione per lo smaltimento. Es. Soluzioni acquose da abbattimento fumi della cabina di verniciatura oppure Soluzioni Acquose di sgrassaggio metalli . In questo caso trattasi di materie prime o preparati che fino a che sono utilizzati nel ciclo di produzione all’interno dell’impianto di trattamento/lavorazione rimangono tali . Diventano rifiuti solamente nel momento in cui vengono asportate dall’impianto di trattamento/lavorazione. In questo caso la registrazione di carico (produzione del rifiuto) avverrà nello stesso giorno dello scarico (smaltimento del rifiuto).

 

Quindi, se non c’è la produzione in continuo del rifiuto , non è necessario registrare il carico ogni 10 giorni per tutti i rifiuti.

Specifico questo perché spesso mi sono imbattuto in piccoli produttori (e per piccoli intendo che producono rifiuti da 10 a 50 Kg all’anno per tipologia) che, mal consigliati da qualche consulente eccessivamente cautelativo oppure male interpretando la normativa , fanno tutte quelle inutili registrazioni (1 ogni 10 giorni per tutto l’anno).

 

Che sia chiaro che  non voglio sottovalutare l’importanza delle registrazioni da eseguirsi nei termini di legge , ma quando è troppo è troppo.

 

E comunque per evitare tutti questi rischi e queste , diciamolo, “rotture di scatole”, purtroppo sanzionate in modo molto pesante , (da € 2.600,00 a € 15.500,00) è importante rivolgersi ad un’azienda competente e preparata ed organizzata per fornire l’adeguata assistenza. E soprattutto presente sul mercato da 19 anni.

In particolare a proposito della tenuta dei registri,  Ecoindustria è una delle poche aziende in grado di gestire il registro rifiuti  On-line.

Tale soluzione vi può consentire  di non dovervi più preoccupare del registro di carico/scarico a cui penseremo noi tramite la gestione On-line .    Abbiamo già attivato da diversi anni tale gestione con diversi clienti e le loro testimonianze ci dicono che la scelta è stata vincente. Tale soluzione infatti vi consente di essere in perfetta regola dal punto di vista delle registrazioni (tempi, dati da trascrivere , che non sono pochi,  ecc.)  senza dover distogliere preziose risorse umane dagli impegni già abbastanza gravosi per la gestione di un’azienda.

Per quanto riguarda le sanzioni considerate che “i soggetti che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico-scarico sono puniti con una sanzione da € 2.600,00 a € 15.500,00” Così recita l’art. 258.  Il problema ulteriore è che le sanzioni sono cumulabili. Cioè se l’errore è ripetuto per “n” volte, la sanzione viene applicata per “n” volte. Quindi si può arrivare a cifre veramente assurde.

 

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Chiedendo un incontro con un nostro consulente potremo valutare insieme la possibilità di impostare nella tua azienda il ns. metodo RIFIUTI SICURI.

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Infatti abbiamo predisposto i seguenti 3 tipi di pacchetti:

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Scrivi a:    sede@eco-industria.it

 

Ringraziandoti dell’attenzione, se sei arrivato fino in fondo a questo articolo, (eppure ho cercato di concentrarla il più possibile) ti auguro

Buoni Rifiuti

P.Fabio Tamassia      

 

ECOINDUSTRIA Srl
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TEL: 0376-620527  – FAX: 0376-621091
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6 pensieri su “– Quali sono i tempi entro cui eseguire le registrazioni dei movimenti dei rifiuti sul registro di carico/scarico?

  1. Simone

    Salve, ho letto il suo report e la cosa mi interessa. Io per lavoro mi trovo a compilare il registro di c/s e i FIR ma ho vari dubbi. Io non sono il produttore ma lo faccio per conto terzi. Il produttore mai mi comunica i quantitativi da smaltire ma solo la tipologia del rifiuto. Come devo comportarmi per i pesi? Inoltre è lecito registrare nel registro un carico e uno scarico nello stesso giorno? Grazie per la sua collaborazione.

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    1. Ecoindsbpo Autore articolo

      Buongiorno Simone .
      Come sempre , per dare le risposte piu appropriate sarebbe buona cosa conoscere le casistiche specifiche (tipologie produttore, modalità di gestione , quantità annue prodotte per ogni rifiuto ecc., le informazioni di base per un chek-up)
      Ma qualche considerazione possiamo farla :
      Andiamo per gradi.
      1) Nella prima domanda immagino che ti riferisca al fatto che non conoscendo le quantità indicative di ciascun rifiuto non sei in grado di indicare i pesi presunti corretti sui vari formulari e quindi nemmeno di organizzare lo smaltimento in modo appropriato .
      In questo caso l’unico rimedio è formare bene il produttore e metterlo al corrente che un peso presunto non allineato alla realtà lo espone ad un rischio sanzione di € 3100,00 ,per ogni formulario. Ma questo lo si puo fare solo abituandolo a seguire una procedura chiara e rodata all’interno dell’azienda.

      2) Nella seconda domanda , riguardo alla possibilità di registrare il carico e lo scarico lo stesso giorno , confermo che è consentito nel caso si rientri nella 3^ modalità indicata nell’articolo. Cioè in caso di quei rifiuti che diventano tali nel momento in cui non vengono piu utilizzati nel processo produttivo perché aspirati o asportati dallo smaltitore. (Esempio quando vengono aspirate direttamente dalla vasca di lavorazione le Soluzioni di sgrassaggio metalli , oppure le Soluzioni acquose da abbattimento fumi di verniciatura ) .
      In tutti gli altri casi è difficile dimostrare una produzione contestuale allo smaltimento anche in caso di piccole quantità. Quindi tranne che nella 3^ modalità indicata nell’articolo, è necessario fare i carichi mammano che avviene la produzione dei vari rifiuti (considerando che la registrazione del movimento deve avvenire entro 10 giorni lavorativi) .

      Fammi sapere se è tutto chiaro .
      Mi raccomando Simone , so benissimo che in molti casi è difficile sensibilizzare i produttori a seguire delle procedure e rispettare degli schemi prestabiliti.
      Ma il nostro compito e in questo caso il tuo compito con il tuo produttore, è proprio quello di sensibilizzarlo ad una corretta gestione rifiuti sia dal punto di vista ambientale che normativo. Non mollare. Vedrai che il tempo ti darà ragione e avrai grandi soddisfazioni.
      Un saluto cordiale e sempre… Buoni Rifiuti !
      Fabio

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  2. Teresa

    Buonasera,
    vorrei cortesemente dei chiarimenti in merito alla data di registrazione dei formulari come impianto di recupero.
    I tempi di registrazione sono di 2 gg. lavorativi.
    Ma quello che non mi è chiaro è questo: se si può accettare al massimo 2 gg. dopo lo scarico oppure la data di registrazione può slittare di massimo 2 giorni lavorativi rispetto alla data di accettazione.
    Grazie
    Distinti saluti.

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    1. Ecoindsbpo Autore articolo

      Buongiorno Teresa.

      Se ho bene capito il problema che mi sollevi è legato al fatto che per vari motivi (comuni a diversi impianti che eseguono anche il trasporto) , il vostro impianto di recupero, non riuscendo a chiudere immediatamente il formulario al momento dello scarico , vorrebbe sapere quanto tempo puo attendere per accettarlo in impianto e chiudere il formulario e quindi registrarlo .

      In realtà il decreto 152-06 all’art. 190 comma 3 lettera d) dice :
      “3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro
      cronologico, sono effettuate:
      ndr…
      d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di
      smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei
      rifiuti.”
      Quindi è chiaro che i 2 giorni lavorativi di tempo per eseguire la registrazione, partono dalla data di presa in carico (cioè dalla data di chiusura del formulario), che dovrebbe essere quella di scarico del materiale in impianto .

      Come dicevo questo è un problema legato agli impianti che fanno anche il trasporto, in quanto se il trasporto fosse eseguito da terzi, l’obbligo di chiusura del formulario immediatamente allo scarico è legato anche a un fatto operativo dei vari gestori.

      Nel caso in specie , visto che la chiusura immediata non avviene è necessario effettivamente stabilire quanto tempo ha un impianto per accettare il formulario da quando ha scaricato il materiale?
      Questo è un dato che non viene definito di default dalla normativa nazionale, in quanto puo’ dipendere da eventuali indicazioni supplementari indicate in autorizzazione legate al tipo di impianto , o anche al tipo di materiale scaricato (ad es. se richiede tempi lunghi di verifica) .
      Posso dire che in generale comunque , la prassi consolidata prevede qualche ora (da 1 a 3 ore in qualche caso quando si riscontrano delle non conformità anche più) per le verifiche di corrispondenza dati e materiale a quanto prenotato.
      Ponendo il caso che ciò non sia specificato nemmeno nell’autorizzazione impianto, direi che a questo punto il tempo massimo di chiusura del formulario sia da considerarsi coincidente con il tempo massimo consentito per la registrazione ponendo come giorno di partenza per il conteggio, il giorno in cui il materiale è stato scaricato in impianto.

      Riassumendo direi che in generale , a parte casi specifici concordati in autorizzazione, ufficialmente i 2 giorni di tempo per la registrazione sul registro di carico scarico partono dalla data di scarico del materiale in impianto . Quindi dal momento dello scarico l’impianto deve chiudere il formulario e registrarlo entro 2 giorni lavorativi.

      Spero di essere stato abbastanza chiaro.

      Cordiali saluti e sempre …
      Buoni Rifiuti

      Fabio

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  3. Simona

    Salve
    Io vorrei sapere quanto tempo ho per legge per effettuare un trattamento di un rifiutò, cioè per registrare il trattamento di un rifiuto entrato in impianto. Inoltre vorrei capire come gestire il registro relativamente ai trattamenti. Se non riesco a completare tutti i trattamenti del giorno sul programma posso farli un altro giorno mantenendo la data? E se nel frattempo stampo i registri e quindi i carichi e i trattamenti non sono consequenziali posso essere passibile di multa?

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    1. Ecoindsbpo Autore articolo

      Buongiorno Simona.
      La tua domanda è interessante .
      Per quanto riguarda i processi ed i tempi di trattamento dei rifiuti nei vari impianti, purtroppo non riesco a risponderti perchè i processi ed i tempi , appunto, sono determinati dalla tipologia di rifiuto in questione e soprattutto dall’autorizzazione specifica che regolamenta le attività dell’impianto. in generale sono riportate nell’allegato tecnico.
      Per quanto riguarda la 2^ parte della domanda, non è molto chiara. Ma in ogni caso le operazioni di trattamento sono collegabili al carico (cioè ingresso in impianto) del rifiuto in questione che dovrà essere trattato. Gli ingressi successivi ovviamente non possono essere trattati prima di essere ritirati. Quindi in generale il trattamento si opera per singolo formulario o per partite di formulari in ingresso. Se non vi sono casi particolari di tempi da rispettare sicuramente puo accadere anche che lotti di rifiuti entrati successivamente ad altri siano trattati prima degli altri.
      L’importante è stabilire delle procedure chiare. Si stabilisce i formulari n° da….., a….., entrati in data dal….., al ….., vengono trattati in una data o piu date successive, e dal loro trattamento si generano i seguenti cer.
      Lo so il processo sembra semplice , ma moltiplicato per centinaia di formulari , richiede un’organizzazione e una precisione particolari.
      Conosco bene le difficoltà degli impianti, e l’unica soluzione è organizzarsi al top, e per il passaggio delle informazioni stabilire procedure chiare e ben definite e condivise tra tutti i colleghi coinvolti.
      Spero di essere stato esauriente.
      In bocca al lupo e sempre… Buoni Rifiuti !

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