-DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI A NORMA. (1^ PARTE).

Immagine stoccaggio (power point)Deposito temporaneo,  come essere in regola.                                                                                                                                                   Se sei un produttore di rifiuti speciali e vuoi valutare se il tuo deposito rifiuti è a norma, allora LEGGI DI SEGUITO!

Durante i miei sopralluoghi, che faccio nelle aziende, mi capita ancora di verificare le situazioni più disparate.

Devo dire che la situazione rispetto a 10 anni fa è notevolmente migliorata. Le aziende che hanno preso coscienza dell’importanza della corretta gestione-stoccaggio dei rifiuti sono aumentate notevolmente. Ho notato soprattutto tra i piccoli artigiani, una sensibilità una volta impensabile.

Una volta mi ricordo, chiedere ad alcuni piccoli produttori, di posizionare i propri fusti di vernici esauste, sopra a dei bancali idonei per lo spostamento/caricamento, era come infliggere l’ennesima penitenza (oltre a tutto il resto, sicurezza, rifiuti, emissioni, scarichi, tasse, burocrazia, Irpef, Irap, ecc. ecc.).

Vedeva andare in fumo oltre che il denaro speso per lo smaltimento anche quello speso per acquistare i bancali che effettivamente anche loro contribuivano alla spesa globale.

Ed allora, (con l’errata convinzione che una volta che il rifiuto esce dal cancello, finiscono le responsabilità del produttore), cercava di rifilare i bancali più marci che aveva, con il rischio del ribaltamento del collo alla prima curva del camion.

Oggi capita molto più raramente, e comunque cerchiamo sempre di prevenire , informando adeguatamente i ns. clienti quando riteniamo sia necessario farlo.

Oggi ormai tutti o quasi sono informati sui rischi che si incorrono in caso di errato confezionamento, con la relativa conseguenza del possibile inquinamento del suolo o di qualche corpo idrico superficiale (anche se involontario) causato magari da disattenzione o superficialità.

Sono rischi che se si verificano , sono molto più “salati” dei 50-60 euro spesi per i 6-7 bancali idonei al posizionamento dei fusti .

Tuttavia , malgrado un notevole miglioramento nell’atteggiamento positivo, il rispetto di tutte le norme che gravitano intorno alle modalità di stoccaggio dei rifiuti, a volte non è di semplice attuazione.

Mi spiego meglio.

A volte (direi quasi sempre), per essere in perfetta regola, è necessario mettere ulteriormente mano al portafoglio. E’ una spesa che può essere molto ridotta oppure più consistente, a seconda delle situazioni specifiche, ma in ogni caso, andrebbe sempre vista come un investimento nel futuro, perché consente di migliorare la propria immagine nei confronti degli organi di controllo, e di ridurre drasticamente il rischio sanzioni, e in conseguenza a tutto cio, ti permette alla fine, di avere meno problematiche ed avere meno perdite di tempo per la soluzione di problemi.

Quindi se hai risorse disponibili, non indugiare e procedi al più presto ad adeguare il tuo deposito Rifiuti alle indicazioni che ti sto fornendo. Se invece questo non è un buon periodo, considera questa informativa come consigli da mettere in pratica appena possibile.

Per rendere più leggera la lettura ho pensato di dividere questa informativa in 2 parti.

1^ parte:  MODALITA’ PRATICHE DI GESTIONE DEL DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI

 2^ parte:   TEMPI MASSIMI E QUANTITA’ MASSIME CONSENTITE PER LA GESTIONE DEL      DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI
In questa informativa tratterò la 1^ parte che è la più corposa.

1^ PARTE :    DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI MODALITA’ PRATICHE DI GESTIONE

Allora ,  intanto cominciamo con il dire che:

Per le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti il produttore deve attenersi a delle regole specifiche che fanno riferimento a:

1) D.Lgs 152/2006 art. 183, comma 1, lett. bb), punti 3 e 4. e art 184 e 187.

2)Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27-07-84

Art. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6;

 Il Deposito temporaneo sulla base del

D.Lgs 152/2006

art. 183 comma 1 lett. bb) punti 3 e 4, e art. 184 c.5-ter  e 187 c.1

 Vi cito pari pari cosa dice il l’Art. 183 c.1, bb) ai punti 3 e 4:

3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti (ndr, ogni rifiuto dovrà quindi essere classificato in base al processo produttivo di provenienza ed analisi di caratterizzazione) e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonche’, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose (ndr Normativa ADR);

Per la definizione delle  tipologie dei contenitori , a parte la normativa ADR citata al punto 4, che è abbastanza complicata, c’è la Delibera del 27-07-84  (che puoi leggere al seguente link: http://www.reteambiente.it/normativa/6115/ ) che è molto chiara e inconfutabile sia per i rifiuti solidi che liquidi.

I principi di base di questa Deliberazione sono stati ripresi anche nei decreti più recenti che regolamentano la gestione dei rifiuti pericolosi per gli impianti di messa in riserva  (autorizzati al recupero di rifiuti pericolosi). Dec. 161 del 12-06-2002 , modificato dal DM 269 del 17-11-2005.

Importante è anche L’Art-. 184 c.5 ter Declassificazione rifiuti,   rafforzato dall’ Art 187 c.1,. Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.

Art. 184 

5-ter) La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto.

Art. 187

1) È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

 

Il Deposito temporaneo sulla base della

Deliberazione Com. Interminist. Del 27-07-84

 Anche qui vi cito pari, pari (a parte i titoli in grassetto che ho messo io) gli articoli del paragrafo 4:

Stoccaggio di  Rifiuti Tossico Nocivi

ndr: Allora, nel 1984, non c’era la classificazione di Rifiuto Pericoloso, (ufficialmente inserita  dal D.Lgs. 22/97, il cosidetto decreto Ronchi), quindi per trasposizione i rifiuti Tossico-Nocivi si considerano i Rifiuti Pericolosi di oggi.

4.1.1

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti.

I rifiuti incompatibili, suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.

n.d.r.: è importante quindi sempre verificare l’idoneità dell’imballaggio utilizzato per il contenimento dei propri rifiuti. (Colgo l’occasione per ricordare che la valutazione e la fornitura di imballaggi appropriati rientra tra i servizi da noi forniti ai ns. clienti)

 

Stoccaggio di rifiuti liquidi

4.1.2

Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all’intero volume del serbatoio.

Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi.

In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l’ambiente.

 

Stoccaggio di rifiuti in cumuli

4.1.3

Se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all’azione dei rifiuti. (…omissis) I rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dall’azione delle acque meteoriche, e, ove allo stato polverulento, dall’azione del vento.

 

Stoccaggio di rifiuti in colli o in container

4.1.4

I recipienti mobili devono essere provvisti di:

— idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

—accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;

— mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

 

Pannelli ed etichette di identificazione

4.1.5

Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione.

Contenitori contaminati da rifiuti tossico-nocivi

4.1.6

I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti tossici e nocivi, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.

In ogni caso è vietato utilizzare per prodotti alimentari recipienti che hanno contenuto rifiuti tossici e nocivi.

(n.d.r. nel caso non sia possibile la bonifica per il successivo riutilizzo, è obbligatorio lo smaltimento come imballaggi contaminati CER: 150110*)

SANZIONI

Il rispetto delle prescrizioni indicate è molto importante.

Infatti il non rispetto di alcune delle precedenti prescrizioni configura il reato di : “ABBANDONO INCONTROLLATO DI RIFIUTI”, che può essere sanzionato in base alla Art. 255 c.1 ed anche all’Art. 256 c. 2 che prevede sanzione penale (arresto da 3 mesi a 2 anni) ed amministrativa da 2600 a 26.000 euro.

Quindi occhio a non sottovalutare queste prescrizioni.

E ricorda sempre comunque questo dogma fondamentale:

I rifiuti non devono mai in nessuna caso avere nemmeno la minima possibilità di inquinare ne terreno, ne falda, ne corpi idrici superficiali e ne l’aria.

Se si dovesse verificare anche in minima parte un evento di questo genere e venisse rilevato dagli organi competenti, si innescherebbe una serie di adempimenti i cui costi potrebbero non avere limiti .

Si, sono d’accordo con te, se sommate a tutte le altre prescrizioni che una normale impresa già deve rispettare contribuiscono a complicare ulteriormente l’attività lavorativa delle stesse aziende

CONSIDERA PERO’ CHE HAI SEMPRE UNA POSSIBILITA’ PER EVITARE TUTTE LE PROBLEMATICHE RIGUARDANTI LA GESTIONE TECNICO-BUROCRATICA DEI TUOI RIFIUTI.

 

 INFATTI

Cosa puoi fare per :

 -Sgravarti per sempre dalle incombenze relative alla gestione Rifiuti e  Registri?

 -Ridurre a 0 il rischio di pesanti sanzioni per Gestione Rifiuti e Registri?

 -Sentirti sempre tutelato in caso di controllo degli enti preposti?

 e soprattutto per risparmiare tempo prezioso che potrai dedicare al tuo business?

 

Per avere tutto ciò devi fare una cosa molto semplice: Devi affidarti a noi!

 

Chiedendo un incontro con un nostro consulente potremo valutare insieme quale delle 3 soluzioni da noi proposte può essere idonea per te.

 

Infatti abbiamo predisposto i seguenti 3 tipi di pacchetti:

PACCHETTO A : ASSITENZA (Sistema di gestione Parziale)

PACCHETTO B : ASSISTENZA TOTALE (compreso Gestione Registri on-line)

PACCHETTO C : GLOBAL SERVICE RIFIUTI+REGISTRI (Chiavi in mano)

 

Insieme possiamo valutare quale può essere il più adatto a te.

 

 Cosa propongono i pacchetti nello specifico ?:

Per vedere i 3 pacchetti ed entrare nel dettaglio puoi cliccare su questo link:

  http://www.eco-industria.it/ecologia-industriale.php?id_menu=39&lingua=it   

 

 Concludendo direi che quanto evidenziato sopra , torna a rimarcare come la gestione dei rifiuti

richieda sempre più figure altamente specializzate che siano in grado di dare i giusti consigli alle

aziende, in modo da evitare sanzioni ma soprattutto incidenti fastidiosi che possono oltre che

provocare gravi danni a persone cose ed ambiente, avere anche conseguenze negative in termini

di immagine di costi da sostenere.

 

Per questo è importante rivolgersi ad aziende competenti che sappiano dare le direttive giuste dal

punto di vista gestionale tecnico ed anche burocratico.

 

Nel nostro caso , Ecoindustria è presente dal 1994 nella gestione dei rifiuti.

Con l’esperienza maturata in questi anni è in grado di fornirti il supporto adeguato per aiutarti nella gestione dei tuoi rifiuti.

 

Per verificarlo puoi chiederci direttamente informazioni oppure una visita per un chek-up generale. Saremo ben lieti di poterti dare il nostro contributo.

TESTIMONIANZE

Chi può darti indicazioni rispetto alla validità del nostro sistema?:

 Puoi anche andare a vedere le testimonianze di alcuni nostri clienti. 

 Le potrai vedere a questo link:  

http://www.eco-industria.it/it/ecologia/sistri/00-67.html

Cosa fa Ecoindustria in particolare ?:

Quindi tieni sempre presente che:

Ecoindustria è un gestore rifiuti che esegue anche la Gestione Registri di carico/scarico on-line (con interoperabilità sistri) ed il servizio di Consulenza Ambientale in tema rifiuti.

A differenza dei concorrenti, che propongono solamente il servizio di smaltimento rifiuti, noi possiamo fornire un servizio completo “Chiavi in mano” (Rifiuti + Registri on-line + Consulenza).

 

Questo ti consente di ottenere i seguenti 5 vantaggi:

-Sgravarti per sempre dalle responsabilità relative alla gestione Rifiuti e  Registri

-Ridurre a 0 il rischio di pesanti sanzioni per Gestione Rifiuti e Registri.

-Sentirti sempre tutelato in caso di controllo degli enti preposti.

-Avere la giusta immagine, nei confronti degli enti di controllo e dei tuoi partner clienti e fornitori, di un azienda che rispetta l’ambiente e le normative ambientali.

e soprattutto  risparmiare tempo prezioso che potrai dedicare al tuo business.

 

Visita il nostro sito  www.eco-industria.it

chiedi un incontro via mail:  sede@eco-industria.it

Il nostro consulente è a disposizione per fornirti tutte le informazioni necessarie.

 

Quale garanzia per avere fatto la scelta giusta?:

La nostra politica è sempre quella della massima trasparenza e massima disponibilità. Quindi durante il primo anno diamo la possibilità al cliente di provare il nostro sistema per i primi 6 mesi. Nel caso dopo tale periodo di prova, voglia ritornare alla sua impostazione originale , è sufficiente una semplice comunicazione scritta.

 

IL NS. SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

 

La ns. mission è aiutare le aziende ad adottare un sistema che permetta loro di affrontare il complesso mondo della gestione rifiuti .

Le guidiamo nella corretta applicazione della normativa vigente, e nella scelta delle migliori soluzioni disponibili nel campo dello smaltimento/recupero rifiuti.

I ns. clienti e i ns. fornitori sono i ns. partner per crescere insieme e usufruire insieme delle nuove tecnologie disponibili sul mercato.

I ns. partner insieme a noi risparmiano la risorsa più importante al mondo : 

il tempo !

 

Invia una richiesta di incontro, per parlare con un nostro consulente.

Scrivi a:    sede@eco-industria.it

 

Ringraziandoti dell’attenzione, se sei arrivato fino in fondo a questa lettera, (eppure ho cercato di concentrarla il più possibile) invio cordiali saluti.

P.Fabio Tamassia

ECOINDUSTRIA Srl
Sede Centrale: Via E. Curiel, 19 – 46027 San Benedetto Po (MN)
TEL: 0376-620527  – FAX: 0376-621091
www.eco-industria.it

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