-Vademecum Rifiuti Sanitari. Come attivare una gestione Sicura.

VADEMECUM RIFIUTI SANITARI 

RIFIUTI SANITARI

COME ATTIVARE UNA GESTIONE CORRETTA E SICURA 

Da quando è iniziata la diffusione del Covid-19, si è automaticamente sviluppata nelle persone e nelle aziende  una maggior sensibilità e attenzione generale verso tutti gli strumenti come ad es. DPI (Mascherine, guanti, tute e altri Dispositivi di Protezione Individuale) che aumentano le difese e aiutano a limitare al massimo i rischi di contagio tra le persone.

In conseguenza a ciò si è  verificato un incremento consistente dei rifiuti sanitari (potenzialmente infetti ma anche  non infetti), che aumenteranno ulteriormente e che dovranno essere gestiti correttamente.  Per questo motivo, ho deciso di scrivere questo breve VADEMECUM  che parla della gestione dei rifiuti sanitari nelle aziende , aggiungendo per questa volta anche la parte relativa ai rifiuti Urbani prodotte nelle abitazioni (Vedi Capitolo 6).

In questo VEDEMECUM  esamineremo il mondo dei Rifiuti Sanitari Potenzialmente Infetti addentrandoci nei  6 aspetti fondamentali che bisogna assolutamente conoscere per ridurre il rischio di  di contagio e rispettare le normative in merito :

  1. DEFINIZIONE (Cosa si intende per Rifiuto Infetto)
  2. DEPOSITO TEMPORANEO (Quali sono le regole)
  3. DESTINAZIONE (Rifiuti Infetti e Rifiuti Sterilizzati) (Quale è lo smaltimento appropriato)
  4. COME GESTIRE I DPI DI SCARTO IN AZIENDA
  5. IMBALLAGGIO SPEDIZIONE E TRASPORTO (come eseguirlo in base alla normativa ADR
  6. RIFIUTI URBANI Pre-Covid19 e RIFIUTI URBANI Post-Covid19  (Regole comportamentali da tenere a casa.)

INTRODUZIONE

Mi sono avvicinato a questa tipologia di rifiuti ormai più di 15 anni fa circa, quando abbiamo iniziato a gestire i rifiuti prodotti da qualche ambulatorio medico e dentistico.     Poi abbiamo aggiunto il comparto agricolo con i rifiuti sanitari prodotti negli allevamenti.     E oggi organizziamo 2 viaggi a settimana di queste tipologie con diversi punti di prelievo.

Il rifiuto sanitario se rientra nei potenzialmente infetti, è una delle tipologie di rifiuti a cui va dedicata un’attenzione particolare.

La sua gestione deve rispettare 3 Normative : il T.U. 152/2006 sui rifiuti , la disciplina ADR per le merci pericolose, e il  D.P.R. 254 del 15-07-2003 che è la legge specifica sui rifiuti sanitari.

Cominciamo dal primo aspetto da conoscere:

1  DEFINIZIONE

Cosa si intende per rifiuto infetto ?

Intanto possiamo iniziare a dire che il DPR 254/2003 raffina ancora di più la classificazione dei rifiuti , introducendo il terzo criterio dell’infettività, ai 2  già presenti, cioè  

1° criterio di Classificazione: per Origine (Urbana – Speciale)   e

2° criterio di Classificazione: per Pericolosità, (Pericoloso – Non pericoloso)

3°criterio di Classificazione per Infettività (Infettivo – Non infettivo).

 

Origine

Ormai lo abbiamo ripetuto piu volte, dal 2006 con l’entrata in vigore del D.Lgs 152/06 i  rifiuti si dividono in 2 grossi macro gruppi a seconda della loro origine:

URBANI: se provengono da nuclei abitativi civili

SPECIALI: se provengono da attività lavorative

 

Pericolosità :

Il requisito della pericolosità viene identificato secondo le linee guida che conosciamo già, partendo dall’art. 184 co. 5 del D.L.vo 152/06 e proseguendo con il Reg.1357/14 e Reg.997/17. Praticamente , a parte alcune tipologie , pericolose per definizione, il tipo di pericolosità và valutata in base a quali parametri superano i limiti stabiliti  .

 

Infettività

Per il requisito dell’infettività,  facciamo riferimento alla definizione dell’ADR (il Codice ADR,  nel trasporto su strada ha la prevalenza su qualsiasi altra Normativa Es. Codice Ambientale o Codice Stradale)  al paragrafo 2.2.62 :

“Le materie infettanti sono materie di cui si sa o si ha ragione di credere che contengano agenti patogeni. Gli agenti patogeni sono definiti come microorganismi (compresi batteri, virus, rickettsie, parassiti, funghi) e altri patogeni come prioni, che possono causare malattie nell’uomo o negli animali.”

 

1.1 Esclusione/Sterilizzazione

In sostanza nelle valutazioni specifiche , ed in mancanza di una verifica oggettiva ufficiale, visto che l’assenza di agenti patogeni è difficilmente dimostrabile e certificabile,  si considerano Rifiuti Infetti , tutti quei rifiuti a matrice biologica che potenzialmente possono contenere agenti patogeni .

Solamente il passaggio attraverso un processo di sterilizzazione eseguito secondo i criteri dell’All. III del D.P.R. 254/2003,  (che vedi di seguito) consente di non rientrare nella normativa dei rifiuti infetti.

 

ALLEGATO III

Allegato III
(art. 2, comma 1, lettera m))

CONVALIDA E VERIFICA DELL’EFFICACIA DELL’IMPIANTO E DEL PROCESSO DI STERILIZZAZIONE
1. La convalida dell’impianto di sterilizzazione deve essere effettuata secondo i criteri e i parametri previsti nella norma UNI 10384/94 Parte I e successive modifiche ed integrazioni.
2. L’efficacia dell’impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della gestione ordinaria devono essere verificate con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell’impianto, ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediante l’impiego di bioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato. Il numero di bioindicatori dovra’ essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera della sterilizzazione, con un minimo di tre. Tali bioindicatori dovranno essere conformi alle norme CEN serie 866. I suddetti controlli devono essere effettuati sotto il controllo del responsabile sanitario e nel caso di impianti esterni alla struttura sanitaria sotto il controllo del responsabile tecnico. La documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell’impianto deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorita’.

 

1.2 CATEGORIE DI RIFIUTI SANITARI

Entrando nei dettagli del DPR 254/03  all’Art. 1  c.5 definisce chiaramente le categorie :

comma 5 dell’Art. 1 :

  1. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento e definiti all’articolo 2, comma 1, sono:
  • a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
  • b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
  • c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
  • d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
  • e) i rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento;
  • f) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché’ i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
  • g) i rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, con l’esclusione degli assorbenti igienici

Per un chiarimento ufficiale riporto l’Art. 2 e tutte le sue definizioni .

Alla lettere d) e i) troviamo le definizioni dei rifiuti infettivi

 

Art. 2.
Definizioni
1). Ai fini del presente regolamento si intende per:

  • a) rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I e II del presente regolamento, che derivano da strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attivita’ medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  • b) rifiuti sanitari non pericolosi: i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (e successive smi : Vedere Art 184 D.Lgs 152/2006)
  • c) rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell’allegato II del presente regolamento, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco “*” nell’allegato D del D.Lgs. 152/06
  • d) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: i seguenti rifiuti sanitari individuati dalle voci 18.01.03 e 18.02.02 nell’allegato D del D.Lgs. 152/06 :
    1) tutti i rifiuti che provengono da ambienti di isolamento infettivo nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonche’ da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4, di cui all’allegato XI del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

2) i rifiuti elencati a titolo esemplificativo nell’allegato I del presente regolamento che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
2a) provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;
2b) siano contaminati da:
2b1) sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantita’ tale da renderlo visibile;
2b2) feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;
2b3) liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;

3) i rifiuti provenienti da attivita’ veterinaria, che:
3a) siano contaminati da agenti patogeni per l’uomo o per gli animali;
3b) siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;

  • e) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
    1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
    2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
    3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
    4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
    5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
  • f) rifiuti derivanti da altre attivita’ cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attivita’ cimiteriali:
    1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
    2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
  • g) rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: i seguenti rifiuti sanitari, qualora non rientrino tra quelli di cui alle lettere c) e d), assoggettati al regime giuridico e alle modalita’ di gestione dei rifiuti urbani:
    1) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
    2) i rifiuti derivanti dall’attivita’ di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
    3) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonche’ altri rifiuti non pericolosi che per qualita’ e per quantita’ siano assimilati agli urbani ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
    4) la spazzatura;
    5) indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
    6) i rifiuti provenienti da attivita’ di giardinaggio effettuata nell’ambito delle strutture sanitarie;
    7) i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche
    utilizzate per le urine;
    8) i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato ai sensi della lettera m), a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani. Lo smaltimento in discarica e’ sottoposto alle condizioni di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c). In caso di smaltimento, per incenerimento o smaltimento in discarica, al di fuori dell’ambito territoriale ottimale, la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti non e’ soggetta a privativa;
    h) rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione: le seguenti categorie di rifiuti sanitari:
    1a) farmaci scaduti o inutilizzabili;
    1b) medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario ed i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;
    2) organi e parti anatomiche non riconoscibili di cui al punto 3 dell’allegato I al presente regolamento;
    3) piccoli animali da esperimento di cui al punto 3 dell’allegato I al presente regolamento;
    4) sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope;
  • i) rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo: i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici;
  • l) disinfezione: drastica riduzione della carica microbica effettuata con l’impiego di sostanze disinfettanti;
  • m) sterilizzazione: abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10-6.
    La sterilizzazione e’ effettuata secondo le norme UNI 10384/94, parte prima, mediante procedimento che comprenda anche la triturazione e l’essiccamento ai fini della non riconoscibilita’ e maggiore efficacia del trattamento, nonche’ della diminuzione di volume e di peso dei rifiuti stessi. Possono essere sterilizzati unicamente i rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo. L’efficacia viene verificata secondo quanto indicato nell’allegato III del presente regolamento. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo e’ una facolta’ esercitabile ai fini della semplificazione delle modalita’ di gestione dei rifiuti stessi;
  • n) sterilizzatrici: apparecchiature dedicate esclusivamente alla sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

L’efficacia del procedimento di sterilizzazione ed i metodi per dimostrarla, sono stabiliti dalla norma UNI 10384/94, parte prima, sulla base delle prove di convalida in essa stabilite.

 

Riepilogo per i rifiuti infettivi :

Sono ritenuti infettivi tutti i rifiuti che rientrano nelle definizioni della lettera d) e i) .

 

1.3 Gruppi di rifiuti

Il DPR 254/03 esplicita entrando ancora piu nel dettaglio i  gruppi dei rifiuti sanitari  nell’All. I  e All. II .

All. I

Nell’All. I (che vedi sintetizzato qui di seguito) , vengono elencati , in modo esemplificativo  ,  i gruppi di rifiuti sanitari, alcuni dei quali sono a rischio infettivo (indicati in grassetto) .

Eccoli di seguito :

 

Gruppo 1 Rifiuti a rischio infettivo di cui all’art.2 comma 1 lett.d  (CER 180103-180202)
Gruppo

1 bis

Rifiuti provenienti dallo svolgimento da attività di ricerca e di  diagnostica betteriologica  (CER 180103-180202)
Gruppo 2 Rifiuti Taglienti (CER 180103-180202)

 

Gruppo

2 bis

Rifiuti Taglienti inutilizzati (CER 180101-180201)
Gruppo 3 Organi e parti anatomiche non riconoscibili –  piccoli animali da esperimento (CER 180103-180202)

 

Gruppo 4 Contenitori vuoti in base al materiale costitutivo

dell’imballaggio (ndr. ed alle materie contenute) va    attribuito un CER del gruppo 1501

 

Gruppo 5 Farmaci scaduti o inutilizzabili CER 180109 – 180208

 

Gruppo 6 Sostanze chimiche di scarto 180107- 180206

 

1.4 RIFIUTI A RISCHIO INFETTIVO

Come puoi notare i rifiuti a rischio infettivo vengono identificati con i cer 180103 o 180202 .

 

CER: 180103 rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

(Se proviene dal gruppo 1801:  Reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani)

 

CER: 180202 rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

(Se proviene dal gruppo  1802:  Attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali)

 

E sono legati ai Gruppi 1, 1 bis,  2  e 3 .

 

 

 

2  DEPOSITO TEMPORANEO dei rifiuti Sanitari infettivi

Quali sono le regole ?

 

Le regole del Deposito Temporaneo vengono definite all’Art. 8 che definisce :

  • Modalità di Deposito
  • Tempi di Deposito consentiti

2.1  Modalità di Deposito

Zona identificata:

Il Deposito temporaneo deve essere eseguito in Base all’Art. 8 comma 1 e comma 2,   e soprattutto rispettare l’assunto del comma 3 lettera a:

“a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute.”

Conseguentemente, è necessario indicare chiaramente ed eventualmente anche (se ricorre il caso),  isolare o circoscrivere la zona di stoccaggio, in modo che sia accessibile solamente a personale autorizzato.

 

2.2  Tempi di Deposito consentiti

Nel caso dei rifiuti potenzialmente infetti , è necessario fare estrema attenzione ai tempi di deposito in quanto sono molto piu stringenti rispetto agli altri rifiuti.

I Tempi di deposito sono ben definiti dall’Art.8 comma 3 lettera a * (vedi subito qui sotto):

Il tempo massimo consentito per i rifiuti potenzialmente infetti è di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore.

Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilita’ del produttore, tale termine e’ esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.

*Art. 8
Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”, contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo’ avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilita’ del produttore, tale termine e’ esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all’articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni;
b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l’intera fase di trasporto deve essere effettuata nel piu’ breve tempo tecnicamente possibile;
d) il deposito preliminare dei medesimi non deve, di norma, superare i cinque giorni. La durata massima del deposito preliminare viene, comunque, fissata nel provvedimento di autorizzazione, che puo’ prevedere anche l’utilizzo di sistemi di refrigerazione.

 

2.3 Sanzioni per errato deposito

(mancato rispetto dei tempi massimi consentiti)

Violare i tempi di deposito dei rifiuti sanitari significa andare incontro a pene molto severe:

Sia Penale: Arresto da 6 mesi a un anno

Sia pecuniarie da 2600 Euro a 26000 Euro.

 

2.4 Pene Previste dal D.Lgs 152/06 Art 256 comma 6:

  1. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’art. 227, comma 1 lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

 

3   DESTINAZIONE

Quale è lo smaltimento appropriato?

Per correttezza visto che i rifiuti sanitari si dividono in 2 grandi gruppi :

Rifiuti Sanitari a Rischi infettivo

Rifiuti Sanitari non a Rischio Infettivo (Sterilizzati)

Dobbiamo valutarli singolarmente:

3.1 RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO

L’unica destinazione prevista per i rifiuti a rischio infettivo è l’incenerimento , (è previsto il passaggio da impianti di trattamento in caso che pericolosità aggiuntive lo richiedano).   Il tutto è ben definito dall’Art. 10 del DPR 254/2003, che riporto di seguito :

Art. 10.
Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalita’ di cui ai commi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I del decreto legislativo n. 22 del 1997, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni:
a) in impianti di incenerimento di rifiuti urbani e in impianti di incenerimento di rifiuti speciali. Essi sono introdotti direttamente nel forno, senza prima essere mescolati con altre categorie di rifiuti. Alla bocca del forno e’ ammesso il caricamento contemporaneo con altre categorie di rifiuti;
b) in impianti di incenerimento dedicati.
4. Le operazioni di caricamento dei rifiuti al forno devono avvenire senza manipolazione diretta dei rifiuti. Per manipolazione diretta si intende una operazione che generi per gli operatori un
rischio infettivo.

 

3.2 RIFIUTI SANITARI STERILIZZATI

Per la destinazione dei rifiuti sanitari sterilizzati, in base all’art. 11, anche in questo  caso è consigliato l’incenerimento, o in alternativa la produzione di CDR , che sarebbe frazione secca da avviare alla fine sempre alla termovalorizzazione.

La destinazione in Discarica deve avvenire solamente in casi eccezionali e quando nella Regione di appartenenza non siano disponibili le due destinazioni sopramenzionate, e comunque deve essere autorizzata dal presidente della Regione.

Questo è quanto definito dall’Art.11 del DPR 254/2003 riportato di seguito

Art. 11.
Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati
1. I rifiuti sanitari sterilizzati:
a) possono essere avviati in impianti di produzione di CDR o direttamente utilizzati come mezzo per produrre energia;
b) nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni, possono essere smaltiti in impianti di incenerimento di rifiuti urbani o in impianti di incenerimento di rifiuti speciali alle stesse condizioni economiche adottate per i rifiuti urbani;
c) qualora nella regione di produzione del rifiuto non siano presenti, in numero adeguato al fabbisogno, ne’ impianti di produzione di CDR, ne’ impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, ne’ impianti di termodistruzione, previa autorizzazione del presidente della regione, possono essere sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani e alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi. L’autorizzazione del presidente della regione ha validita’ temporanea sino alla realizzazione di un numero di impianti di trattamento termico adeguato al fabbisogno regionale.

 

4  COME GESTIRE I DPI DI SCARTO IN AZIENDA

La nuova situazione creatasi dopo il contagio da Covid-19, ha determinato una elevata produzione di DPI di scarto (soprattutto mascherine e guanti), è importante quindi capire quali sono le attuali disposizione per la gestione di questi tipi di rifiuti .

Per farlo , è necessario dividere i produttori  in 3 tipologie

1) Strutture Sanitarie

Sulla base della Circolare del Ministero della Sanita n° 5443 del 22-02-2020 si precisa che, per le  :  Strutture Sanitarie , come ad esempio ambulatori medici e veterinari, dentisti, ospedali laboratori microbiologici ecc.) a prescindere che ci siano stati contagi o no , i DPI di scarto devono essere gestiti come  CER: 180103  Rifiuti potenzialmente Infetti di Cat. B (UN 3291).

 

2) Strutture Non Sanitarie (Imprese) con casi di contagio da Virus 

Per le Strutture Non Sanitarie quali Stanze , uffici pubblici, mezzi di trasporto , scuole e altri ambienti non sanitari, dove abbiano soggiornato casi confermati di Covid-19,  sempre sulla base della Circolare del Ministero della Sanita n° 5443 del 22-02-2020, rimane l’obbligatorietà dello smaltimento dei rifiuti costituiti dai DPI  come :  CER: 180103  Rifiuti potenzialmente Infetti di Cat. B (UN 3291)

 

3) Strutture Non Sanitarie (Imprese)  senza casi di contagio da Virus  

Per la 3^ tipologia di produttore , Strutture Non Sanitarie ,  senza casi di contagio, la Circolare del Ministero della Sanità sopraindicata, non ha definito la modalità di gestione ed attualmente non sono state ancora impartite indicazioni .     Di conseguenza  per il principio della maggior cautela, ed in assenza di Ordinanze Regionali che possono  da applicare nel periodo di epidemia si consiglia di gestire anche questi rifiuti  come :

CER: 180103  Rifiuti potenzialmente Infetti di Cat. B (UN 3291) ,   per poi, una volta finita l’emergenza,  in mancanza di ulteriori precisazioni,  valutare se ritornare a gestirli con il cer previsto per Indumenti protettivi dal D.Lgs 152-06 all’All.D  (150203/150202 ).

 

P.S.: Per tutti i rifiuti prodotti nelle abitazioni segui le istruzioni impartite dall’ISS con Comunicato del 13-03-20 che puoi vedere alla fine del paragrafo 6.3.

 

5  IMBALLAGGIO SPEDIZIONE E TRASPORTO

Come eseguirlo in base alla normativa ADR?

 

In base alla Disciplina ADR le materie infettanti rientrano nella Classe 6.2

Tutte le fasi di imballaggio , caricamento , spedizione trasporto e scarico, devono essere eseguite nel rispetto della normativa ADR Classe 6.2.

Paragrafo  2.2.62 dell’ADR19

Le proceudure per applicare correttamente la normativa ADR è:

  • Classificare il materiale
  • Definire l’imballaggio appropriato
  • Definire l’Etichettatura

 

5.1 CLASSIFICAZIONE ADR – ATTRIBUZIONE DEL NUMERO ONU

La Classe 6.2 dell’ADR divide gli infettanti in Categoria A e B

 

Materia infettanti di categoria A

Categoria A: …. Omissis …. Infettanti che possono causare una

malattia letale o potenzialmente letale…. Omissisi

 

Materia infettanti di categoria B

Categoria B:  Materia infettante che non soddisfa i criteri di

classificazione della categoria A

 

In particolare il rifiuto a rischio infettivo viene identificato con i seguenti numeri ONU:

 

Materia infettanti di categoria A

2814 Materia infettante per l’uomo

2900 Materia infettante solamente per gli animali

 

Materia infettanti di categoria B

3373 Materia Biologica, Categoria B

 

3291 Rifiuti (Bio)Medicali N.a.s.

Rifiuti Ospedalieri non Specificati N.a.s.

Rifiuti Medicali Regolamentati N.a.s.

 

Designazione da riportare sul formulario nel caso del Numero onu più diffuso 3291

UN 3291 RIFIUTI OSPEDALIERI, NON SPECIFICATI, N.A.S.,6.2,II, (-)

 

5.2  Esenzione parziale dall’ADR

Esiste una Norma dell’ADR, che nel caso vengano rispettate determinate soglie di quantità  in peso o volume , consente di ottenere lo sgravio da alcune prescrizioni.  E’ la norma 1.1.3.6.

Nel caso dei rifiuti potenzialmente infetti corrispondenti al N° ONU  3291,  il limite di peso/volume è 333  Kg o lt .

Rispettando tale limite , l’azienda può incaricare il trasporto avendo alcune agevolazioni come :

  • Esenzione dalla Nomina del Consulente ADR
  • CFP ADR dell’Autista non obbligatorio
  • Estintore obbligatorio solamente per la cabina (2 Kg)
  • Pannello ADR dell’automezzo non necessario

 

Rimane tuttavia obbligatorio:

  • Utilizzo di imballaggi omologati
  • Etichettatura imballaggi a norma
  • Descrizione ufficiale di Trasporto (tutti i dati della materia) da indicare sul DDT/Formulario

 

5.3   Modalità di Imballaggio ed Etichettatura

Imballaggio

All’art. 8 del DPR 254/2003 viene indicato che deve essere utilizzato :

un imballaggio a perdere rigido ma, quando è possibile anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico.

Gli imballaggi  devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto

In caso  di rifiuti taglienti o pungenti,  deve essere utilizzato apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”

Per quanta riguarda l’ADR gli imballaggi da utilizzare devono essere di Tipo X o Y.

L’omologa presente sul contenitore deve riportare la sigla Y o X , perché il gruppo di Imballaggio assegnato dall’ADR è II

 

 

         

               

 

        Contenitore Rigido 60 lt           Contenitore flessibile 40-60 lt              Contenitore per Aghi

 

Etichettatura

(Etichetta 6.2 dell’Adr RISCHIO INFETTIVO + R Nera su fondo giallo per rifiuti pericolosi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 6    RIFIUTI URBANI Pre-Covid19 e RIFIUTI URBANI Post-Covid19

(Regole comportamentali da tenere a casa.)

 

6.1 Gestione dei rifiuti Urbani a rischio infettivo:

In seguito al cambiamento sociale comportamentale, che sta portando e porterà la recente epidemia scatenata dal Corona Virus Covid-19, ho deciso di trattare in questo articolo anche la gestione dei rifiuti Urbani, visto che vengono coinvolti molto piu di prima. Mi riferisco ai rifiuti costituiti da  oggetti o indumenti che possono essere potenzialmente contaminati, prodotti dai nuclei famigliari.

Direi che in seguito a questo sconvolgente avvenimento a inizio 2020,  possiamo distinguere 2 periodi :  Periodo pre Covid-19  e Periodo post-Covid-19

 

6.2 Smaltimento Rifiuti Urbani  Periodo Pre Covid-19 :

Fino al Marzo 2020 i rifiuti sanitari di origine urbana: seguivano le disposizioni dell’Art. 5 DPR 254/2003 : Orientato al recupero di materia tramite il servizio di raccolta differenziata, (solamente per quegli indumenti od oggetti entrati in contatto con il paziente a casa si prescriveva  lo smaltimento insieme alla frazione indifferenziata

 

Art. 5.
Recupero di materia dai rifiuti sanitari
1. Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve essere favorito il recupero di materia delle seguenti categorie di rifiuti sanitari, anche attraverso la raccolta differenziata:
a) contenitori in vetro di farmaci, di alimenti, di bevande, di soluzioni per infusione privati di cannule o di aghi ed accessori per la somministrazione, esclusi i contenitori di soluzioni di farmaci antiblastici o visibilmente contaminati da materiale biologico, che non siano radioattivi ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e non provengano da pazienti in isolamento infettivo;
b) altri rifiuti di imballaggio in vetro, di carta, di cartone, di plastica, o di metallo, ad esclusione di quelli pericolosi;
c) rifiuti metallici non pericolosi;
d) rifiuti di giardinaggio;
e) rifiuti della preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
f) liquidi di fissaggio radiologico non deargentati;
g) oli minerali, vegetali e grassi;
h) batterie e pile;
i) toner;
l) mercurio;
m) pellicole e lastre fotografiche.
2. Le regioni incentivano il recupero dei rifiuti sanitari da parte delle strutture sanitarie ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Ai medesimi fini i comuni possono stipulare apposite convenzioni con le strutture sanitarie.

 

 

6.3 Smaltimento Rifiuti Urbani PERIODO Post Covid-19

Dopo il drammatico contagio del Virus , il 13-03-2020 L’ISS (Istituto Superiore della Sanità) , ha emesso un Comunicato per la gestione dei rifiuti sanitari infetti prodotti dai nuclei domestici.

Visto l’elevato numero delle persone infette , o presunte tali , quarantenate a domicilio, era necessario normare in modo il piu sicuro possibile la gestione dei rifiuti potenzialmente  infetti prodotti da questi cittadini e nuclei famigliari.

Sostanzialmente l’Iss ha emanato queste regole che non incentivano piu la raccolta differenziata:  leggi di seguito:

Sono regole a cui attenersi , soprattutto per chi è in isolamento domiciliare poiché risultato positivo al corona virus.

In quarantena obbligatoria, per esempio, i rifiuti non devono essere differenziati, vanno chiusi con due o tre sacchetti resistenti e gli animali domestici non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti.

Se invece non si è positivi la raccolta differenziata può continuare come sempre, usando però l’accortezza, se si è raffreddati, di smaltire i fazzoletti di carta nella raccolta indifferenziata.

Di seguito il comunicato colorato dell’ISS emesso il 13-03-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eccoci arrivati alla fine dell’argomento Rifiuti Sanitari.

Spero di avere trasmesso i concetti  più importanti per Te, in qualità di imprenditore o Manager aziendale oppure consulente ambientale per rifiuti industriali.

Spero inoltre che in qualità di cittadino ti sia stata utile anche l’ultima parte relativa alla gestione dei rifiuti urbani .

Come sempre considera che se  anche tu vuoi fare la differenza, anticipare i tempi, attivare un nuovo modo , sicuro e controllato di gestire i tuoi rifiuti, puoi affidarti al nostro metodo RIFIUTISICURI.

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Un cordiale saluto e sempre …
Buoni rifiuti.
Paolo Fabio Tamassia

ECOINDUSTRIA Srl

Sede: Via E. Curiel 19  – 46027 San Benedetto Po (MN)

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